Art. 30 
 
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione
                         degli investimenti) 
 
  1. Al fine di ampliare il  numero  delle  imprese,  in  particolare
piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le  quote
italiane del commercio  internazionale,  valorizzare  l'immagine  del
Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione  degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello  sviluppo  economico
adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria
del Made in Italy e l'attrazione degli  investimenti  in  Italia.  Il
Piano di cui al presente comma e' adottato d'intesa con  il  Ministro
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   con
riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f),
rivolte  alle  imprese  agricole  e  agroalimentari,   nonche'   alle
iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in  particolare  le  seguenti
azioni con le relative dotazioni finanziarie: 
    a) iniziative straordinarie di formazione  e  informazione  sulle
opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese  in  particolare
piccole e medie; 
    b)  supporto  alle  piu'  rilevanti  manifestazioni   fieristiche
italiane di livello internazionale; 
    c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in  particolare
agricole e agroalimentari, e tutela all'estero  dei  marchi  e  delle
certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti; 
    d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani  nei  diversi
mercati,  anche  attraverso  appositi  accordi   con   le   reti   di
distribuzione; 
    e) realizzazione di un segno distintivo unico per  le  produzioni
agricole  e  agroalimentari  al  fine  di  favorirne  la   promozione
all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015; 
    f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati
piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding; 
    g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce  da  parte
delle piccole e medie imprese; 
    h)  realizzazione  di  tipologie  promozionali   innovative   per
l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; 
    i) rafforzamento  organizzativo  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a  fondo
perduto in forma di voucher; 
    l) sostegno ad iniziative di  promozione  delle  opportunita'  di
investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli
investitori esteri in Italia. 
  3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui al  comma
1 nell'esercizio delle  proprie  competenze  istituzionali  e  tenuto
conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2,  lettere
c), d), e), ed f). 
  4. I  contributi  di  cui  alla  lettera  i),  del  comma  2,  sono
destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18  dicembre
2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis",  per
l'acquisizione, tra l'altro, di  figure  professionali  specializzate
nei  processi  di  internazionalizzazione  al  fine   di   realizzare
attivita' di studio, progettazione e gestione di processi e programmi
su  mercati  esteri.  Con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e  le  modalita'  per  la
concessione dei voucher. 
  5. Tramite apposita convenzione, da  stipularsi  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia sono definiti: 
    a)  gli  obiettivi  attribuiti   all'ICE-Agenzia   per   favorire
l'attrazione  degli  investimenti  esteri,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge  27  dicembre  2006,
n.296; 
    b) i risultati attesi; 
    c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo. 
  6.  L'Agenzia  ICE,  svolge   l'attivita'   di   attrazione   degli
investimenti all'estero attraverso la propria rete estera  che  opera
nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane. 
  7. Presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'  istituito  un
Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di
attrazione  degli  investimenti  esteri,  nonche'  di  favorire,  ove
necessario, la sinergia tra le  diverse  amministrazioni  centrali  e
locali. Il Comitato e' composto da un  rappresentante  del  Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un  rappresentante  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
un rappresentante dl Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e da un rappresentante  della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i  rappresentanti
delle amministrazioni centrali  e  territoriali  di  volta  in  volta
coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono  corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di  cui
al presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e  comunque
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.
L'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' abrogato. 
  8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa  con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali presenta  annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui
risultati raggiunti. 
  9. La  dotazione  del  Fondo  per  la  promozione  degli  scambi  e
l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare  all'Agenzia  ICE
di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge  6  luglio  2011,
n.98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,
n.111, come determinata nella Tabella C  della  legge  di  stabilita'
annuale e' destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.