Art. 30 
 
 
            Spese di rappresentanza - adeguamento valore 
       di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2,  secondo  comma,  n.  4),  le  parole:  «a  lire
cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»; 
  b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole:  «a  lire
cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»; 
  c) all'articolo 19-bis1, primo comma, lettera  h),  le  parole:  «a
lire  cinquantamila»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ad   euro
cinquanta». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 19-bis1 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  come  modificato  dal   presente   decreto
          legislativo: 
              «Art. 2 (Cessioni di beni). - [1]Costituiscono cessioni
          di  beni  gli  atti  a   titolo   oneroso   che   importano
          trasferimento  della  proprieta'  ovvero   costituzione   o
          trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
          genere. 
              [2]Costituiscono inoltre cessioni di beni: 
              1) le vendite con riserva di proprieta'; 
              2) le locazioni con  clausola  di  trasferimento  della
          proprieta' vincolante per ambedue le parti; 
              3) i passaggi dal committente al commissionario  o  dal
          commissionario al committente di beni venduti o  acquistati
          in esecuzione di contratti di commissione; 
              4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli
          la  cui  produzione  o  il  cui   commercio   non   rientra
          nell'attivita' propria dell'impresa se  di  costo  unitario
          non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non
          sia    stata    operata,    all'atto    dell'acquisto     o
          dell'importazione,  la  detrazione  dell'imposta  a   norma
          dell'art. 19, anche se  per  effetto  dell'opzione  di  cui
          all'art. 36-bis; 
              5)  la  destinazione  di  beni  all'uso  o  al  consumo
          personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
          esercitano un'arte o una professione o ad  altre  finalita'
          estranee alla impresa o  all'esercizio  dell'arte  o  della
          professione,   anche   se   determinata    da    cessazione
          dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
          e' stata operata,  all'atto  dell'acquisto,  la  detrazione
          dell'imposta di cui all'art. 19; 
              6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo  da
          societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le  assegnazioni  o
          le analoghe  operazioni  fatte  da  altri  enti  privati  o
          pubblici, compresi i consorzi e  le  associazioni  o  altre
          organizzazioni senza personalita' giuridica. 
              [3]Non sono considerate cessioni di beni: 
              a) le cessioni che hanno per oggetto denaro  o  crediti
          in denaro; 
              b) le cessioni e i conferimenti  in  societa'  o  altri
          enti,  compresi  i  consorzi  e  le  associazioni  o  altre
          organizzazioni,  che  hanno  per  oggetto  aziende  o  rami
          d'azienda; 
              c) le  cessioni  che  hanno  per  oggetto  terreni  non
          suscettibili di utilizzazione edificatoria  a  norma  delle
          vigenti   disposizioni.   Non   costituisce   utilizzazione
          edificatoria la costruzione delle opere indicate  nell'art.
          9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 
              d) le cessioni di campioni gratuiti  di  modico  valore
          appositamente contrassegnati; 
              e); 
              f)  i  passaggi  di  beni  in  dipendenza  di  fusioni,
          scissioni  o  trasformazioni  di  societa'  e  di  analoghe
          operazioni poste in essere da altri enti; 
              g); 
              h); 
              i) le cessioni di  valori  bollati  e  postali,  marche
          assicurative e similari; 
              l) le cessioni di paste  alimentari  (v.d.  19.03);  le
          cessioni di pane, biscotto di mare,  e  di  altri  prodotti
          della panetteria  ordinaria  senza  aggiunta  di  zuccheri,
          miele, uova,  materie  grasse,  formaggio  o  frutta  (v.d.
          19.07); le cessioni di latte fresco,  non  concentrato  ne'
          zuccherato, destinato al consumo  alimentare,  confezionato
          per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
          altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 
              m) le cessioni di beni  soggette  alla  disciplina  dei
          concorsi e delle  operazioni  a  premio  di  cui  al  regio
          decreto-legge 19 ottobre 1938,  n.  193,  convertito  nella
          legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni  ed
          integrazioni.». 
              «Art. 3 (Prestazioni di servizi). -  [1]  Costituiscono
          prestazioni di servizi le prestazioni  verso  corrispettivo
          dipendenti  da  contratti  d'opera,   appalto,   trasporto,
          mandato, spedizione, agenzia,  mediazione,  deposito  e  in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne sia la fonte. 
              [2] Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo: 
              1)  le  concessioni  di  beni  in  locazione,  affitto,
          noleggio e simili; 
              2) le cessioni, concessioni, licenze e simili  relative
          a  diritti  d'autore,   quelle   relative   ad   invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle relative a marchi e insegne,  nonche'  le  cessioni,
          concessioni, licenze e simili relative  a  diritti  o  beni
          similari ai precedenti; 
              3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi
          di merci, comprese le operazioni  finanziarie  mediante  la
          negoziazione, anche a titolo di  cessione  pro  soluto,  di
          crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati  prestiti
          i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o
          presso Amministrazioni statali, anche se regolati in  conto
          corrente; 
              4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 
              5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 
              [3] Le prestazioni indicate nei commi primo e  secondo,
          sempreche' l'imposta afferente  agli  acquisti  di  beni  e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono, per ogni operazione di valore  superiore  ad
          euro cinquanta prestazioni di servizi anche  se  effettuate
          per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
          titolo gratuito per altre finalita' estranee  all'esercizio
          dell'impresa, ad esclusione  delle  somministrazioni  nelle
          mense  aziendali  e   delle   prestazioni   di   trasporto,
          didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale  e
          sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
          operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
          delle attivita' istituzionali di enti  e  associazioni  che
          senza  scopo  di  lucro  perseguono  finalita'   educative,
          culturali,  sportive,   religiose   e   di   assistenza   e
          solidarieta'  sociale,  nonche'  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale (ONLUS), e  delle  diffusioni
          di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni  di
          pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
          enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2
          sono considerate prestazioni di servizi  quando  hanno  per
          oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai  nn.  1),
          2) e 5) del comma precedente.  Le  prestazioni  di  servizi
          rese o ricevute dai  mandatari  senza  rappresentanza  sono
          considerate prestazioni di servizi anche nei  rapporti  tra
          il mandante e il mandatario. 
              [4] Non sono considerate prestazioni di servizi: 
              a) le cessioni, concessioni, licenze e simili  relative
          a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro  eredi  o
          legatari, tranne quelle relative alle opere di cui  ai  nn.
          5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n.  633,  e
          alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a  fini  di
          pubblicita' commerciale; 
              b) i prestiti obbligazionari; 
              c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b)
          e c) del terzo comma dell'art. 2; 
              d) i conferimenti e i passaggi di cui alle  lettere  e)
          ed f) del terzo comma dell'art. 2; 
              e) le prestazioni di mandato e di  mediazione  relative
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
          alla lettera a), e le prestazioni relative alla  protezione
          dei diritti d'autore di ogni  genere,  comprese  quelle  di
          intermediazione nella riscossione dei proventi; 
              f) le prestazioni di mandato e di  mediazione  relative
          ai prestiti obbligazionari; 
              g); 
              h)  le  prestazioni  dei  commissionari   relative   ai
          passaggi di cui al n. 3) del secondo comma  dell'art.  2  e
          quelle dei mandatari di cui al  terzo  comma  del  presente
          articolo. 
              [5] Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
          prestazioni  relative  agli  spettacoli   ed   alle   altre
          attivita' elencati nella tabella  C  allegata  al  presente
          decreto,  rese  ai  possessori  di   titoli   di   accesso,
          rilasciati   per   l'ingresso    gratuito    di    persone,
          limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
          di rilascio e di controllo stabiliti ogni  quadriennio  con
          decreto del Ministro delle finanze: 
              a)  dagli  organizzatori  di  spettacoli,  nel   limite
          massimo del 5 per cento dei posti del settore,  secondo  la
          capienza del locale o del complesso sportivo  ufficialmente
          riconosciuta dalle competenti autorita'; 
              b)  dal  Comitato   olimpico   nazionale   italiano   e
          federazioni sportive che di esso fanno parte; 
              c) dall'Unione nazionale incremento razze equine; 
              d) dall'Automobile club d'Italia  e  da  altri  enti  e
          associazioni a carattere nazionale. 
              [6] Le disposizioni del primo periodo del  terzo  comma
          non si applicano in  caso  di  uso  personale  o  familiare
          dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione  a  titolo
          gratuito nei confronti dei dipendenti: 
              a) di veicoli stradali a motore per  il  cui  acquisto,
          pure  sulla  base  di   contratti   di   locazione,   anche
          finanziaria, e di noleggio, la detrazione  dell'imposta  e'
          stata operata in funzione della  percentuale  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1; 
              b) delle  apparecchiature  terminali  per  il  servizio
          radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle
          relative  prestazioni  di  gestione,  qualora   sia   stata
          computata in detrazione  una  quota  dell'imposta  relativa
          all'acquisto delle  predette  apparecchiature,  pure  sulla
          base di contratti di locazione,  anche  finanziaria,  e  di
          noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non
          superiore alla misura in  cui  tali  beni  e  servizi  sono
          utilizzati per fini diversi da quelli di cui  all'art.  19,
          comma 4, secondo periodo.». 
              «Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della  detrazione
          per  alcuni  beni  e  servizi).  -  [1]  In   deroga   alle
          disposizioni di cui all'art. 19: 
              a) l'imposta relativa all'acquisto  o  all'importazione
          di aeromobili  e  dei  relativi  componenti  e  ricambi  e'
          ammessa  in  detrazione   se   i   beni   formano   oggetto
          dell'attivita' propria dell'impresa  o  sono  destinati  ad
          essere   esclusivamente   utilizzati    come    strumentali
          nell'attivita' propria dell'impresa  ed  e'  in  ogni  caso
          esclusa per gli esercenti arti e professioni; 
              b) l'imposta relativa all'acquisto  o  all'importazione
          dei beni elencati nell'allegata tabella B e  delle  navi  e
          imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi  componenti  e
          ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
          oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'  in  ogni
          caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; 
              c) l'imposta relativa all'acquisto  o  all'importazione
          di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
          lettera  f)  dell'allegata  tabella  B,  e   dei   relativi
          componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella  misura
          del 40 per  cento  se  tali  veicoli  non  sono  utilizzati
          esclusivamente  nell'esercizio  dell'impresa,  dell'arte  o
          della professione. La disposizione non si applica, in  ogni
          caso,   quando   i   predetti   veicoli   formano   oggetto
          dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli  agenti
          e rappresentanti  di  commercio.  Per  veicoli  stradali  a
          motore si intendono tutti i veicoli a motore,  diversi  dai
          trattori  agricoli  o  forestali,  normalmente  adibiti  al
          trasporto stradale di persone o beni la cui  massa  massima
          autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti  a
          sedere, escluso quello del conducente, non e'  superiore  a
          otto; 
              d) l'imposta relativa all'acquisto  o  all'importazione
          di  carburanti  e  lubrificanti  destinati  ad  aeromobili,
          natanti da diporto e veicoli  stradali  a  motore,  nonche'
          alle prestazioni di cui al terzo comma dell'art. 16 e  alle
          prestazioni  di  custodia,  manutenzione,   riparazione   e
          impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e'
          ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa
          in   detrazione   l'imposta   relativa    all'acquisto    o
          all'importazione di detti  aeromobili,  natanti  e  veicoli
          stradali a motore; 
              e) salvo che  formino  oggetto  dell'attivita'  propria
          dell'impresa,  non  e'  ammessa  in  detrazione   l'imposta
          relativa a prestazioni di trasporto di persone; 
              f) non e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa
          all'acquisto o all'importazione di alimenti  e  bevande  ad
          eccezione di  quelli  che  formano  oggetto  dell'attivita'
          propria  dell'impresa  o  di  somministrazione   in   mense
          scolastiche,  aziendali   o   interaziendali   o   mediante
          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa; 
              g); 
              h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle
          spese  di  rappresentanza,  come  definite  ai  fini  delle
          imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
          di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta; 
              i) non e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta  relativa
          all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato,  a
          destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
          alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi,  salvo
          che per le  imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale dell'attivita'  esercitata  la  costruzione  dei
          predetti  fabbricati  o   delle   predette   porzioni.   La
          disposizione non si applica per i soggetti  che  esercitano
          attivita' che danno luogo ad operazioni esenti  di  cui  al
          numero 8) dell'art. 10 che comportano  la  riduzione  della
          percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5,  e
          dell'art. 19-bis.».