Art. 30 Notifiche e custodia 1. Dell'avvenuto rilascio, diniego, sospensione o revoca del NOS, dell'abilitazione temporanea, dei livelli di classifica di segretezza, delle qualifiche di sicurezza internazionali accordati e delle eventuali limitazioni disposte, ovvero della sospensione della procedura abilitativa, e' data tempestiva comunicazione al soggetto pubblico o privato richiedente e, nei casi in cui il provvedimento sia stato adottato su delega, anche all'UCSe. 2. Il NOS e' custodito presso l'autorita' che ha provveduto al rilascio. Quando al rilascio provvede l'UCSe ne da comunicazione al soggetto pubblico o privato che lo ha richiesto. 3. I soggetti pubblici e privati tengono un elenco aggiornato dei NOS e delle abilitazioni temporanee concessi al personale dipendente.