Art. 30 
 
 
                     Cooperazione fra autorita' 
 
  1. La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli  altri  Stati
membri   per   l'adozione   della   decisione   congiunta    prevista
dall'articolo 62 della direttiva  2014/59/UE  sulla  sussistenza  dei
presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su
cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri  su  base
individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze: 
    a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza  consolidata  della
Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2  con  sede
legale in un altro Stato membro; 
    b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia
e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 
  2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte  di
riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei
confronti di societa' aventi sede in Italia. 
  3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la  Banca  d'Italia
assume le determinazioni di propria competenza circa  la  sussistenza
dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a: 
    a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale
emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata
in un altro Stato membro; 
    b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata
emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere  b)  e  c),  aventi
sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata
della Banca d'Italia. 
  4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la  Banca
d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione
o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca  o
il gruppo interessati. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 62 delle citata
          direttiva 2014/59/UE: 
              "Art. 62 (Applicazione a livello consolidato: procedura
          per la determinazione). - 1. Gli Stati membri provvedono  a
          che, prima di procedere alla determinazione di cui all'art.
          59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in  relazione  ad
          una filiazione che emette strumenti di capitale  pertinenti
          riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei  requisiti  di
          fondi propri su base individuale e su base consolidata,  le
          autorita' appropriate adempiano agli obblighi seguenti: 
              a) l'autorita'  appropriata  che  vaglia  l'ipotesi  di
          procedere  a  una  determinazione  di  cui   all'art.   59,
          paragrafo 3, lettera b), c), d)  o  e),  ne  informa  senza
          indugio l'autorita' di vigilanza su base consolidata e,  se
          diversa, l'autorita' appropriata dello Stato membro in  cui
          e' ubicata l'autorita' di vigilanza su base consolidata; 
              b) l'autorita'  appropriata  che  vaglia  l'ipotesi  di
          procedere  a  una  determinazione  di  cui   all'art.   59,
          paragrafo  3,  lettera  c),  ne   informa   senza   indugio
          l'autorita'  competente  responsabile  di  ciascun  ente  o
          entita' di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera  b),  c)  o
          d), che ha emesso gli strumenti di capitale  pertinenti  in
          relazione ai  quali  dev'essere  esercitato  il  potere  di
          svalutazione  o  di  conversione  se   e'   effettuata   la
          determinazione e,  se  diverse,  le  autorita'  appropriate
          dello Stato membro in  cui  sono  ubicate  dette  autorita'
          competenti e l'autorita' di vigilanza su base consolidata. 
              2. Nell'assumere una determinazione di cui all'art. 59,
          paragrafo 3, lettera c), d) o e), in caso di risoluzione di
          un ente o di un gruppo con attivita'  transfrontaliera,  le
          autorita' appropriate  considerano  il  potenziale  impatto
          della risoluzione in tutti gli Stati membri in cui l'ente o
          il gruppo operano. 
              3.  L'autorita'   appropriata   correda   la   notifica
          effettuata a norma del paragrafo 1 con una spiegazione  dei
          motivi  che  l'hanno  indotta  a  vagliare   l'ipotesi   di
          procedere alla determinazione in questione. 
              4.  Una  volta  effettuata  la  notifica  a  norma  del
          paragrafo  1,  l'autorita'   appropriata   valuta,   previa
          consultazione con le autorita'  competenti  informate,  gli
          aspetti seguenti: 
              a) eventuale disponibilita' di una  misura  alternativa
          all'esercizio del potere di svalutazione o di conversione a
          norma dell'art. 59, paragrafo 3; 
              b) praticabilita' di una siffatta  misura  alternativa,
          se esistente; 
              c) eventualita' che  siffatta  misura  alternativa,  se
          praticabile, presenti prospettive realistiche di  risolvere
          in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero
          una determinazione di cui all'art. 59, paragrafo 3. 
              5. Ai fini del  presente  articolo,  paragrafo  4,  per
          misura  alternativa  s'intende  una   misura   d'intervento
          precoce di cui all'art. 27 della  presente  direttiva,  una
          misura di cui all'art. 104, paragrafo  1,  della  direttiva
          2013/36/UE ovvero un trasferimento di fondi o  di  capitale
          in provenienza dall'impresa madre. 
              6. L'autorita' appropriata  che,  previa  consultazione
          con le autorita' informate, valuta, a norma  del  paragrafo
          4, che una o piu'  misure  alternative  siano  disponibili,
          siano praticabili e permettano di ottenere i  risultati  di
          cui a detto paragrafo, lettera c),  provvede  a  che  dette
          misure siano applicate. 
              7. Laddove, in un caso di cui al paragrafo  1,  lettera
          a), e a  norma  del  paragrafo  4  del  presente  articolo,
          l'autorita'  appropriata,  previa  consultazione   con   le
          autorita' informate, valuti che non sono disponibili misure
          alternative che permettano di ottenere i risultati  di  cui
          al paragrafo 4, lettera  c),  l'autorita'  preposta  decide
          dell'opportunita' della determinazione di cui all'art.  59,
          paragrafo 3, al vaglio. 
              8. Se l'autorita' appropriata decide di procedere a una
          determinazione a norma dell'art. 59, paragrafo  3,  lettera
          c),  essa  lo  notifica   immediatamente   alle   autorita'
          appropriate dello Stato  membro  in  cui  sono  ubicate  le
          filiazioni interessate e la determinazione assume la  forma
          di una decisione congiunta di cui all'art. 92, paragrafi  3
          e 4. In assenza di una decisione congiunta non  si  procede
          ad alcuna determinazione ai sensi dell'art.  59,  paragrafo
          3, lettera c). 
              9. Le autorita' di risoluzione degli  Stati  membri  in
          cui  ciascuna  delle  filiazioni  interessate  e'   ubicata
          attuano prontamente una  decisione  di  svalutazione  o  di
          conversione degli strumenti di  capitale  conformemente  al
          presente articolo, tenendo debitamente  conto  dell'urgenza
          della situazione.".