Art. 30 Cooperazione fra autorita' 1. La Banca d'Italia collabora con le autorita' degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall'articolo 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze: a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2 con sede legale in un altro Stato membro; b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro. 2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei confronti di societa' aventi sede in Italia. 3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a: a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale emessi da banche italiane, ancorche' soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro; b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. 4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo vigente dell'art. 62 delle citata direttiva 2014/59/UE: "Art. 62 (Applicazione a livello consolidato: procedura per la determinazione). - 1. Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all'art. 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione ad una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, le autorita' appropriate adempiano agli obblighi seguenti: a) l'autorita' appropriata che vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'art. 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), ne informa senza indugio l'autorita' di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l'autorita' appropriata dello Stato membro in cui e' ubicata l'autorita' di vigilanza su base consolidata; b) l'autorita' appropriata che vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'art. 59, paragrafo 3, lettera c), ne informa senza indugio l'autorita' competente responsabile di ciascun ente o entita' di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali dev'essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se e' effettuata la determinazione e, se diverse, le autorita' appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorita' competenti e l'autorita' di vigilanza su base consolidata. 2. Nell'assumere una determinazione di cui all'art. 59, paragrafo 3, lettera c), d) o e), in caso di risoluzione di un ente o di un gruppo con attivita' transfrontaliera, le autorita' appropriate considerano il potenziale impatto della risoluzione in tutti gli Stati membri in cui l'ente o il gruppo operano. 3. L'autorita' appropriata correda la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 con una spiegazione dei motivi che l'hanno indotta a vagliare l'ipotesi di procedere alla determinazione in questione. 4. Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l'autorita' appropriata valuta, previa consultazione con le autorita' competenti informate, gli aspetti seguenti: a) eventuale disponibilita' di una misura alternativa all'esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell'art. 59, paragrafo 3; b) praticabilita' di una siffatta misura alternativa, se esistente; c) eventualita' che siffatta misura alternativa, se praticabile, presenti prospettive realistiche di risolvere in tempi consoni le circostanze che altrimenti imporrebbero una determinazione di cui all'art. 59, paragrafo 3. 5. Ai fini del presente articolo, paragrafo 4, per misura alternativa s'intende una misura d'intervento precoce di cui all'art. 27 della presente direttiva, una misura di cui all'art. 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ovvero un trasferimento di fondi o di capitale in provenienza dall'impresa madre. 6. L'autorita' appropriata che, previa consultazione con le autorita' informate, valuta, a norma del paragrafo 4, che una o piu' misure alternative siano disponibili, siano praticabili e permettano di ottenere i risultati di cui a detto paragrafo, lettera c), provvede a che dette misure siano applicate. 7. Laddove, in un caso di cui al paragrafo 1, lettera a), e a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l'autorita' appropriata, previa consultazione con le autorita' informate, valuti che non sono disponibili misure alternative che permettano di ottenere i risultati di cui al paragrafo 4, lettera c), l'autorita' preposta decide dell'opportunita' della determinazione di cui all'art. 59, paragrafo 3, al vaglio. 8. Se l'autorita' appropriata decide di procedere a una determinazione a norma dell'art. 59, paragrafo 3, lettera c), essa lo notifica immediatamente alle autorita' appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate le filiazioni interessate e la determinazione assume la forma di una decisione congiunta di cui all'art. 92, paragrafi 3 e 4. In assenza di una decisione congiunta non si procede ad alcuna determinazione ai sensi dell'art. 59, paragrafo 3, lettera c). 9. Le autorita' di risoluzione degli Stati membri in cui ciascuna delle filiazioni interessate e' ubicata attuano prontamente una decisione di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale conformemente al presente articolo, tenendo debitamente conto dell'urgenza della situazione.".