Art. 30 
 
                             Definizione 
 
  1. Il contratto di somministrazione di lavoro e'  il  contratto,  a
tempo  indeterminato  o  determinato,  con  il  quale  un'agenzia  di
somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276
del 2003,  mette  a  disposizione  di  un  utilizzatore  uno  o  piu'
lavoratori suoi dipendenti,  i  quali,  per  tutta  la  durata  della
missione, svolgono la propria attivita'  nell'interesse  e  sotto  la
direzione e il controllo dell'utilizzatore. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          276 del 2003, si veda nella nota alle premesse.