Art. 30 
 
                        Richieste specifiche 
 
  1. Il gestore dell'infrastruttura risponde celermente,  e  comunque
entro cinque  giorni  lavorativi,  a  richieste  concernenti  singole
tracce orarie presentate dalle imprese ferroviarie, anche in corso di
vigenza  dell'orario  di  servizio.  L'informazione   fornita   sulla
capacita' disponibile di riserva e' comunicata a tutti i  richiedenti
eventualmente interessati ad utilizzare questa capacita'. 
  2. Il gestore dell'infrastruttura valuta la necessita' di tenere  a
disposizione,  nell'ambito  dell'orario   definitivo   di   servizio,
capacita' di riserva per poter rispondere rapidamente  a  prevedibili
richieste specifiche di capacita'.  Tale  principio  vale  anche  per
infrastrutture saturate.