Art. 30 
 
                Azioni o quote di terzi (articolo 24, 
            paragrafi 4 e 6, della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. L'ammontare del patrimonio  netto  consolidato  attribuibile  ad
azioni  o  quote  di  terzi  e'  iscritto  nello  stato  patrimoniale
consolidato in una  voce  denominata  «patrimonio  di  pertinenza  di
terzi». 
  2. L'ammontare del risultato economico consolidato attribuibile  ad
azioni o quote di terzi e' iscritto nel conto  economico  consolidato
in una voce denominata «utile (perdita) di esercizio di pertinenza di
terzi».