Art. 30 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma
1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono apportate al regolamento di  cui  all'articolo  38
del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  le  modifiche
occorrenti all'attuazione del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Alfano, Ministro dell'interno 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
                            Orlando, Ministro della giustizia 
 
                            Lorenzin, Ministro della salute 
 
                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle
                            politiche sociali 
 
                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e).". 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'articolo 38 del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25 si veda nelle note all'articolo 10.