Art. 30 
 
 
                          Assegno ordinario 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 26  assicurano,  in  relazione  alle
causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario  di
importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi  stabiliscono
la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane  in
un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale  invocata,
alle durate massime previste agli articoli 12 e 22,  e  comunque  nel
rispetto della durata massima complessiva prevista  dall'articolo  4,
comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 
  2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di
cui agli articoli 26 e 28 deve essere  presentata  non  prima  di  30
giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa eventualmente programmata e non oltre  il  termine  di  15
giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa.