Art. 30 Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti 1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) nel primo periodo, le parole: "lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500"; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo."; b) al comma 2: 1) nel primo periodo, le parole: "lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro."; c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "non documentato" sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500". 2. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "lire cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000"; b) il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 30: - Il testo vigente degli artt. 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., come modificati dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso). - 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 500. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all'art. 2 e quella di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro. 3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 500. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali." "Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi; b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori; c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso; d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi; e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita'; f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco; g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'art. 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente. 2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni. 3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 4. (Abrogato).".