Art. 30 
 
 
               Interventi sugli impianti in esercizio 
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per  l'effettuazione
di  interventi  di  manutenzione  e  ammodernamento  degli   impianti
incentivati,  ivi  inclusi  i  fotovoltaici,  con  le  finalita'   di
salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e,  al  contempo,
di evitare comportamenti  che  possano  causare  indebiti  incrementi
della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti
criteri: 
  a)  sono  consentiti  gli  interventi  di  manutenzione   che   non
comportano  incrementi  superiori  all'1%  della   potenza   nominale
dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che  lo  compongono,
nonche', ove disponibile, della potenza nominale  dei  motori  primi;
per gli impianti di potenza nominale fino a  20  kW  sono  consentiti
incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici  non  e'
altresi' ammesso l'incremento della superficie captante; 
  b) nel caso di sostituzioni  definitive  devono  essere  utilizzati
componenti nuovi o rigenerati; 
  c) fatta salva la lettera d), gli interventi  di  manutenzione  che
comportano la sostituzione dei componenti principali degli  impianti,
come indicati dal paragrafo 4 dell'allegato 2, sono comunicati al GSE
entro sessanta giorni dall'esecuzione dell'intervento,  in  forma  di
dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  redatta  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
in conformita' a un modello predisposto  dallo  stesso  GSE,  per  la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
a tal fine, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti
principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacita'
di generazione e' inferiore alle soglie individuate dalla  tabella  A
allegata al decreto  legislativo  n.  387  del  2003  sono  stabilite
modalita' di comunicazione ulteriormente semplificate; 
  d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti  in  regime  di
scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui
alle lettere a) e b), non e'  prevista  alcuna  comunicazione,  fatto
salvo quanto stabilito ai sensi  della  deliberazione  dell'Autorita'
per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL; 
  e)  sono  consentiti  gli  interventi  di   manutenzione   mediante
l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di
riserva, anche nella titolarita' di  soggetti  diversi  dal  soggetto
responsabile, che non comportino incrementi  della  potenza  nominale
dell'impianto. 
  2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al
paragrafo 13 dell'allegato 1 al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per  gli  interventi  di
sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera  c)  dello
stesso comma 1. 
  3. Il GSE verifica il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
articolo ai sensi del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 gennaio 2014.