Art. 30 
 
                       Legalita' e trasparenza 
 
  1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e  coordinata,  di
tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che
fruiscono  di  contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi  per  la  ricostruzione
nei Comuni di cui  all'articolo  1,  e'  istituita,  nell'ambito  del
Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora  in
avanti denominata  «Struttura»,  diretta  da  un  prefetto  collocato
all'uopo  a  disposizione,   ai   sensi   dell'articolo   3-bis   del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 
  2. La Struttura, per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
in deroga agli articoli 90, comma 2,  e  92,  comma  2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e'  competente  a  eseguire  le
verifiche finalizzate al rilascio, da parte della  stessa  Struttura,
dell'informazione antimafia per i contratti di  cui  al  comma  1  di
qualunque valore o importo e assicura, con competenza  funzionale  ed
esclusiva,  il  coordinamento   e   l'unita'   di   indirizzo   delle
soprarichiamate   attivita',   in    stretto    raccordo    con    le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate
(( dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. )) 
  3. La Struttura, per lo svolgimento delle  verifiche  antimafia  di
cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di
cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
anche in deroga alle disposizioni di cui  al  Libro  II  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei  trasporti,  da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto: 
    a) e' costituita un'apposita sezione specializzata  del  comitato
di cui all'articolo 203 del citato  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo  1,
delle  verifiche  finalizzate  alla  prevenzione  dei  tentativi   di
infiltrazione mafiosa nelle attivita' di ricostruzione; detta sezione
e' composta  da  rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,  delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e  delle  finanze,  del
Dipartimento  della  programmazione  economica  e  finanziaria  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  della  Procura  nazionale
antimafia  e  antiterrorismo,  dell'Avvocatura  dello  Stato,   della
Procura generale  della  Corte  dei  conti,  nonche'  dal  Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione o suo delegato; 
    b) sono individuate, altresi', le funzioni, la  composizione,  le
risorse umane e le dotazioni strumentali  della  Struttura  ((  ;  ai
relativi oneri finanziari si provvede per 1 milione di euro a  valere
sul Fondo di cui all'articolo 4. )) 
  5. Presso il Dipartimento della pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno e' istituito, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze,
il Gruppo interforze centrale  per  l'emergenza  e  la  ricostruzione
nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura.
Con il medesimo decreto sono  altresi'  definite,  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo. 
  6. Gli operatori economici interessati a partecipare,  a  qualunque
titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi  di  ricostruzione,
pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1,  devono  essere
iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura  e
denominato  Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora  in  avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di
cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159
del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o
valore del contratto, subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse
con esito liberatorio. 
  7. Gli operatori economici che risultino  iscritti,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, in uno degli  elenchi  tenuti
dalle   prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione  in
detti elenchi sia stata disposta in data  anteriore  a  tre  mesi  da
quella di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'iscrizione
nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da  effettuare
con le modalita' di cui all'articolo 90, comma 1, del citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della  tenuta  dell'Anagrafe  si
applicano le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013. 
  8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati  riferiti  all'operatore  economico
iscritto, sono riportati: 
    a) i dati concernenti  i  contratti,  subappalti  e  subcontratti
conclusi o approvati,  con  indicazione  del  relativo  oggetto,  del
termine di durata, ove previsto, e dell'importo; 
    b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario
o gestionale; 
    c) le  eventuali  partecipazioni,  anche  minoritarie,  in  altre
imprese o societa', anche fiduciarie; 
    d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate  per
le  violazioni  delle  regole  sul  tracciamento  finanziario  o  sul
monitoraggio finanziario di cui al comma 13; 
    e) le eventuali penalita' applicate all'operatore  economico  per
le violazioni delle norme di  capitolato  ovvero  delle  disposizioni
relative alla trasparenza delle attivita' di cantiere definite  dalla
Struttura in conformita' alle linee guida  del  comitato  di  cui  al
comma 3. 
  9. Al fine di favorire la massima tempestivita' delle  verifiche  e
la migliore  interazione  dei  controlli  soggettivi  e  di  contesto
ambientale, la gestione dei dati avviene con le  risorse  strumentali
di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura  e  ((  i
medesimi dati sono resi )) accessibili dal GICERIC di cui al comma 5,
dalla Direzione investigativa Antimafia  e  dall'Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
  10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha  validita'  temporale  di  dodici
mesi ed e' rinnovabile alla scadenza,  su  iniziativa  dell'operatore
economico   interessato,   previo   aggiornamento   delle   verifiche
antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche  antimafia  anche
per gli eventuali  ulteriori  contratti,  subappalti  e  subcontratti
conclusi o approvati durante il periodo di validita'  dell'iscrizione
medesima. 
  11. Nei casi in cui  la  cancellazione  dall'Anagrafe  riguarda  un
operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto  o  di
un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne da' immediata
notizia al committente, pubblico o privato, ai fini  dell'attivazione
della clausola automatica di risoluzione, che e' apposta, a  pena  di
nullita', ai sensi dell'articolo 1418  del  codice  civile,  in  ogni
strumento contrattuale relativo agli  interventi  da  realizzare.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il  provvedimento
di cancellazione dall'Anagrafe, e' competente a  verificare  altresi'
la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso   positivo,   ne   informa   tempestivamente    il    Presidente
dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e   adotta   il   relativo
provvedimento. 
  12. L'obbligo di comunicazione delle  modificazioni  degli  assetti
societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3,  del  citato
decreto  legislativo  n.  159   del   2011,   e'   assolto   mediante
comunicazione al prefetto responsabile della Struttura. 
  13.  Ai  contratti,  subappalti  e   subcontratti   relativi   agli
interventi di ricostruzione, pubblica  e  privata,  si  applicano  le
disposizioni in materia di tracciamento dei  pagamenti  di  cui  agli
articoli 3 e 6 della legge  13  agosto  2010,  n.  136  e  successive
modificazioni.  Per  la  realizzazione  di  interventi  pubblici   di
particolare rilievo, il comitato  di  ((  cui  all'articolo  203  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  ))  propone  al  comitato
interministeriale  per  la   programmazione   economica   (CIPE)   di
deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni  in
materia di monitoraggio  finanziario,  di  cui  all'articolo  36  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In deroga  all'articolo  6  della
citata legge n. 136 del 2010, e' sempre  competente  all'applicazione
delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura. 
  14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario
di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1,  nonche'  in  tutti
gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5,  lettera  b),  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si
intende risolto  di  diritto  e  la  Struttura  dispone  l'esclusione
dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si  applica  anche
in caso di cessione di azienda o di un  suo  ramo,  ovvero  di  altra
operazione  atta  a  conseguire  il  trasferimento  del  contratto  a
soggetto diverso dall'affidatario  originario;  in  tali  ipotesi,  i
contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono  nulli
(( relativamente al contratto di appalto per affidamento  di  lavori,
servizi o forniture di cui sopra. )) 
  15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le  iniziative  per
il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse
nazionale nonche' delle aree di rilevante interesse nazionale di  cui
all'articolo  33  del  decreto-legge  12  settembre  2014,   n.   133
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
comportano  di  regola  l'esecuzione  delle  attivita'   maggiormente
esposte  a  rischio   di   infiltrazione   mafiosa,   come   definite
all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del  2012,  le  stazioni
appaltanti possono prevedere  che  la  partecipazione  alle  gare  di
appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per  il
risanamento ambientale delle medesime aree  e  la  sottoscrizione  di
contratti e subcontratti per la relativa esecuzione  siano  riservate
ai soli operatori economici iscritti negli appositi  elenchi  di  cui
all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'art.  3-bis  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1991,   n.   410
          (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle  attivita'
          informative  e  investigative   nella   lotta   contro   la
          criminalita' organizzata): 
              «3-bis.  Personale  a  disposizione  per  le   esigenze
          connesse alla lotta alla criminalita' organizzata. 
              1.  Per  le  esigenze  connesse  allo  svolgimento  dei
          compiti affidati all'Alto Commissario per il  coordinamento
          della lotta contro la  delinquenza  mafiosa  dalla  vigente
          normativa  e  per  quelle   connesse   all'attuazione   del
          decreto-legge 31  maggio  1991,  n.  164,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  luglio  1991,  n.  221,  su
          proposta  del   Ministro   dell'interno,   un'aliquota   di
          prefetti,  nel  limite  massimo  del  15  per  cento  della
          dotazione organica, puo' essere collocata  a  disposizione,
          oltre a quella stabilita  dall'art.  237  del  testo  unico
          delle disposizioni concernenti lo statuto  degli  impiegati
          civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  in  deroga  ai
          limiti temporali ivi previsti. 
              2. In relazione a quanto stabilito dall'art.  2,  comma
          1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
          dirigenti generali  della  Polizia  di  Stato,  nel  numero
          massimo  di  cinque  unita',  puo'  essere   collocato   in
          posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei ministri, anche in eccedenza all'organico previsto  per
          il SISDE dalle disposizioni vigenti.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  90  e  92
          del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art.  90  (Competenza  al  rilascio  dell'informazione
          antimafia). - 1.  L'informazione  antimafia  e'  conseguita
          mediante consultazione della banca dati nazionale unica  da
          parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente
          autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 92, commi 2 e 3. 
              2.  Nei  casi  di  cui  all'art.  92,  commi  2  e   3,
          l'informazione antimafia e' rilasciata: 
              a) dal prefetto  della  provincia  in  cui  le  persone
          fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
          o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della  provincia
          in cui e' stabilita una sede secondaria con  rappresentanza
          stabile nel territorio dello Stato per le societa'  di  cui
          all'art. 2508 del codice civile; 
              b) dal prefetto  della  provincia  in  cui  i  soggetti
          richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, hanno sede per
          le  societa'  costituite  all'estero,  prive  di  una  sede
          secondaria con rappresentanza stabile nel territorio  dello
          Stato. 
              3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia  le
          prefetture usufruiscono del collegamento  alla  banca  dati
          nazionale unica di cui al capo V.». 
              «Art. 92 (Termini per il rilascio delle  informazioni).
          -   1.   Il   rilascio   dell'informazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67  o  di  un
          tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'art.  84,
          comma 4. In tali casi l'informazione antimafia  liberatoria
          attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
          alla banca dati nazionale unica. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'art.  91,  comma
          6, quando dalla consultazione della  banca  dati  nazionale
          unica emerge la  sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di
          sospensione o di  divieto  di  cui  all'art.  67  o  di  un
          tentativo di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'art.  84,
          comma 4, il prefetto  dispone  le  necessarie  verifiche  e
          rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta
          giorni dalla data della consultazione. Quando le  verifiche
          disposte siano di particolare complessita', il prefetto  ne
          da'   comunicazione   senza   ritardo   all'amministrazione
          interessata,  e  fornisce  le  informazioni  acquisite  nei
          successivi quarantacinque giorni. Il prefetto  procede  con
          le stesse modalita' quando  la  consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  e'  eseguita  per  un  soggetto  che
          risulti non censito. 
              2-bis.   L'informazione   antimafia   interdittiva   e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo le modalita' previste dall'art.  79,  comma  5-bis,
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.   Il
          prefetto, adottata l'informazione  antimafia  interdittiva,
          verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
          l'applicazione delle misure di cui all'art. 32,  comma  10,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  e,  in
          caso positivo, ne  informa  tempestivamente  il  Presidente
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
          ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti  di
          cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono  anche  in  assenza
          dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti,
          le agevolazioni e le altre erogazioni di  cui  all'art.  67
          sono corrisposti sotto condizione risolutiva e  i  soggetti
          di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni
          e le concessioni o recedono dai contratti, fatto  salvo  il
          pagamento  del  valore  delle  opere  gia'  eseguite  e  il
          rimborso  delle  spese  sostenute  per   l'esecuzione   del
          rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. 
              4. La revoca  e  il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
              5. Il versamento delle erogazioni di cui  all'art.  67,
          comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso  fino
          alla ricezione da parte dei  soggetti  richiedenti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  dell'informazione  antimafia
          liberatoria.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 203 del  citato
          decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 203 (Monitoraggio delle  Infrastrutture  e  degli
          insediamenti prioritari). - 1.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sono
          individuate  le  procedure  per   il   monitoraggio   delle
          infrastrutture   ed   insediamenti   prioritari   per    la
          prevenzione e repressione  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa per le  quali  e'  istituito  presso  il  Ministero
          dell'interno un apposito Comitato di  coordinamento.  Nelle
          more dell'adozione del decreto  di  cui  al  primo  periodo
          continuano ad applicarsi le disposizioni  del  decreto  del
          Ministero dell'interno  14  marzo  2003,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  5  marzo  2004,  n.  54  e  successive
          modifiche, anche alle opere soggette  a  tale  monitoraggio
          alla data di entrata in vigore del presente codice. 
              2. Si applicano, altresi', le modalita' e le  procedure
          di  monitoraggio  finanziario  di  cui  all'art.   36   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.». 
              - Il Libro II del citato decreto legislativo n. 159 del
          2011, e successive modificazioni comprende gli articoli  da
          82 a 101. 
              - Si riporta il testo degli articoli 91, 93,  94  e  95
          del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I  soggetti  di
          cui  all'art.  83,  commi   1   e   2,   devono   acquisire
          l'informazione di  cui  all'art.  84,  comma  3,  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di  rilasciare  o  consentire  i
          provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia: 
              a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
          attuazione delle direttive comunitarie in materia di  opere
          e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
              b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque
          pubbliche  o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
              c) superiore a 150.000  euro  per  l'autorizzazione  di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
              3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
          effettuata attraverso la  banca  dati  nazionale  unica  al
          momento dell'aggiudicazione  del  contratto  ovvero  trenta
          giorni prima della stipula del subcontratto. 
              4. L'informazione antimafia e' richiesta  dai  soggetti
          interessati di cui all'art. 83, commi 1  e  2,  che  devono
          indicare: 
              a)   la   denominazione   dell'amministrazione,   ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
              b) l'oggetto e il valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione o erogazione; 
              c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della
          concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; 
              d) le  complete  generalita'  dell'interessato  e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'art. 85; 
              e). 
              5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
          ai soggetti che risultano poter  determinare  in  qualsiasi
          modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
          costituite  all'estero  e  prive  di  sede  secondaria  nel
          territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
          riguardi delle persone fisiche  che  esercitano  poteri  di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
          e accerta se risultano elementi  dai  quali  sia  possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla  documentata
          richiesta      dell'interessato,      aggiorna      l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa. 
              6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
          infiltrazione mafiosa da provvedimenti  di  condanna  anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
          136, commesse con la condizione della reiterazione prevista
          dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In
          tali casi, entro il termine di cui  all'art.  92,  rilascia
          l'informazione antimafia interdittiva. 
              7. Con regolamento, adottato con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il Ministro dello sviluppo economico,  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono  individuate
          le  diverse  tipologie   di   attivita'   suscettibili   di
          infiltrazione mafiosa  nell'attivita'  di  impresa  per  le
          quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle
          situazioni ambientali che determinano un  maggiore  rischio
          di   infiltrazione   mafiosa,   e'   sempre    obbligatoria
          l'acquisizione della documentazione  indipendentemente  dal
          valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione
          o provvedimento di cui all'art. 67. 
              7-bis.   Ai   fini   dell'adozione   degli    ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
              a) alla Direzione nazionale antimafia e  antiterrorismo
          e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17,  comma
          1; 
              b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che  ha
          richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
              c) alla camera di commercio  del  luogo  dove  ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
              d) al prefetto  che  ha  disposto  l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
              e) all'osservatorio centrale appalti  pubblici,  presso
          la direzione investigativa antimafia; 
              f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi  ai
          lavori, servizi e forniture  istituito  presso  l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art.
          7, comma 10, del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di
          cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,
          n. 82; 
              g)  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
          mercato per  le  finalita'  previste  dall'art.  5-ter  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
              h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
              i) al Ministero dello sviluppo economico; 
              l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,  competenti
          per  il  luogo  dove  ha  sede  legale  l'impresa  nei  cui
          confronti e' stato richiesto il rilascio  dell'informazione
          antimafia.». 
              «Art.  93  (Poteri  di  accesso  e   accertamento   del
          prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni  volte  a
          prevenire infiltrazioni mafiose nei  pubblici  appalti,  il
          prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
          imprese  interessate  all'esecuzione  di  lavori  pubblici,
          avvalendosi, a tal  fine,  dei  gruppi  interforze  di  cui
          all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro  dell'interno
          14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  54
          del 5 marzo 2004. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 sono  imprese  interessate
          all'esecuzione di lavori  pubblici  tutti  i  soggetti  che
          intervengono a qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione
          dell'opera,  anche  con  noli  e  forniture   di   beni   e
          prestazioni di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          intellettuale,  qualunque  sia   l'importo   dei   relativi
          contratti o dei subcontratti. 
              3. Al termine degli accessi  ed  accertamenti  disposti
          dal prefetto, il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta
          giorni, la relazione contenente i dati  e  le  informazioni
          acquisite  nello  svolgimento   dell'attivita'   ispettiva,
          trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso. 
              4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al  comma
          3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta  se  dai
          dati raccolti possano desumersi, in  relazione  all'impresa
          oggetto di accertamento e nei confronti  dei  soggetti  che
          risultano poter determinare in qualsiasi modo le  scelte  o
          gli indirizzi  dell'impresa  stessa,  elementi  relativi  a
          tentativi di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'art.  84,
          comma 4 ed all'art. 91, comma 6. In tal caso,  il  prefetto
          emette,  entro  quindici  giorni  dall'acquisizione   della
          relazione    del    gruppo    interforze,    l'informazione
          interdittiva, previa eventuale  audizione  dell'interessato
          secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7. 
              5. Qualora si tratti di impresa avente  sede  in  altra
          provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso  trasmette
          senza   ritardo   gli   atti   corredati   dalla   relativa
          documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
          le modalita' stabilite nel comma 4. 
              6. 
              7.    Il    prefetto     competente     al     rilascio
          dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla  base  della
          documentazione e delle informazioni  acquisite  invita,  in
          sede di  audizione  personale,  i  soggetti  interessati  a
          produrre,  anche  allegando  elementi   documentali,   ogni
          informazione ritenuta utile. 
              8.  All'audizione  di  cui  al  comma  7,  si  provvede
          mediante comunicazione formale da inviarsi al  responsabile
          legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data  e
          dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra'  essere
          sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 
              9. Dell'audizione viene  redatto  apposito  verbale  in
          duplice  originale,  di  cui  uno  consegnato  nelle   mani
          dell'interessato. 
              10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui  al
          presente articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della
          Prefettura della  provincia  in  cui  e'  stato  effettuato
          l'accesso, nel sistema informatico,  costituito  presso  la
          Direzione investigativa antimafia,  previsto  dall'art.  5,
          comma 4, del citato decreto del  Ministro  dell'interno  in
          data 14 marzo 2003. 
              11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di
          cui al precedente comma su tutto il  territorio  nazionale,
          il personale  incaricato  di  effettuare  le  attivita'  di
          accesso e accertamento nei cantieri si avvale  di  apposite
          schede    informative    predisposte    dalla     Direzione
          investigativa  antimafia  e  da  questa  rese   disponibili
          attraverso il collegamento telematico  di  interconnessione
          esistente con  le  Prefetture  -  Uffici  Territoriali  del
          Governo.». 
              «Art. 94 (Effetti delle informazioni del  prefetto).  -
          1. Quando emerge la sussistenza di cause di  decadenza,  di
          sospensione o di  divieto  di  cui  all'art.  67  o  di  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  84,
          comma 4 ed all'art. 91, comma 6, nelle societa'  o  imprese
          interessate, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 cui
          sono  fornite  le  informazioni  antimafia,   non   possono
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   o
          subcontratti,  ne'  autorizzare,  rilasciare   o   comunque
          consentire le concessioni e le erogazioni. 
              2.  Qualora  il  prefetto  non  rilasci  l'informazione
          interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel  caso  di
          lavori o forniture di somma urgenza  di  cui  all'art.  92,
          comma 3 qualora la sussistenza  di  una  causa  di  divieto
          indicata nell'art. 67 o gli elementi relativi  a  tentativi
          di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,  comma  4,  ed
          all'art. 91 comma 6, siano accertati  successivamente  alla
          stipula del contratto, i soggetti di cui all'art. 83, commi
          1 e 2, salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  revocano  le
          autorizzazioni e le concessioni o  recedono  dai  contratti
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite  e  il  rimborso   delle   spese   sostenute   per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              3. I soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  non
          procedono alle  revoche  o  ai  recessi  di  cui  al  comma
          precedente  nel  caso  in  cui  l'opera  sia  in  corso  di
          ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e  servizi
          ritenuta essenziale  per  il  perseguimento  dell'interesse
          pubblico, qualora il  soggetto  che  la  fornisce  non  sia
          sostituibile in tempi rapidi. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  si  applicano
          anche  nel  caso  in  cui  emergano  elementi  relativi   a
          tentativi di infiltrazione.». 
              «Art. 95 (Disposizioni relative ai contratti pubblici).
          - 1. Se taluna delle situazioni da cui emerge un  tentativo
          di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma  4,  ed
          all'art. 91,  comma  6,  interessa  un'impresa  diversa  da
          quella  mandataria  che  partecipa  ad  un'associazione   o
          raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o
          di sospensione di cui all'art. 67 non operano nei confronti
          delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa
          sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione
          del contratto. La sostituzione puo' essere effettuata entro
          trenta giorni dalla comunicazione  delle  informazioni  del
          prefetto  qualora  esse  pervengano  successivamente   alla
          stipulazione del contratto. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nel
          caso di consorzi non obbligatori. 
              3.   Il   prefetto    della    provincia    interessata
          all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 91,  comma  1,
          lettera a)  e'  tempestivamente  informato  dalla  stazione
          appaltante della pubblicazione del bando di gara  e  svolge
          gli accertamenti preliminari sulle imprese  locali  per  le
          quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel
          caso   di    partecipazione,    e'    ritenuto    maggiore.
          L'accertamento di una delle situazioni  da  cui  emerge  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  84,
          comma 4, ed all'art. 91, comma 6, comporta il divieto della
          stipula del contratto, nonche' del subappalto, degli  altri
          subcontratti,  delle  cessioni  o  dei  cottimi,   comunque
          denominati, indipendentemente dal valore.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 52  e  seguenti
          dell'art.  1  della  legge  6   novembre   2012,   n.   190
          (Disposizioni per la prevenzione  e  la  repressione  della
          corruzione    e     dell'illegalita'     nella     pubblica
          amministrazione): 
              «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - (Omissis). 
              52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53
          la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria  da
          acquisire  indipendentemente  dalle  soglie  stabilite  dal
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e' obbligatoriamente acquisita  dai  soggetti  di  cui
          all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione,  anche
          in  via  telematica,  di  apposito  elenco  di   fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti  nei  medesimi
          settori.  Il  suddetto  elenco  e'  istituito  presso  ogni
          prefettura.  L'iscrizione  nell'elenco  e'  disposta  dalla
          prefettura della provincia in cui il  soggetto  richiedente
          ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3,  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  La  prefettura
          effettua   verifiche   periodiche   circa   la   perdurante
          insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in
          caso  di   esito   negativo,   dispone   la   cancellazione
          dell'impresa dall'elenco. 
              52-bis. L'iscrizione nell'elenco di  cui  al  comma  52
          tiene  luogo  della   comunicazione   e   dell'informazione
          antimafia  liberatoria  anche  ai   fini   della   stipula,
          approvazione o autorizzazione di contratti  o  subcontratti
          relativi ad attivita' diverse da quelle per le  quali  essa
          e' stata disposta. 
              53. Sono definite come maggiormente esposte  a  rischio
          di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita': 
              a) trasporto di materiali  a  discarica  per  conto  di
          terzi; 
              b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento  di
          rifiuti per conto di terzi; 
              c)  estrazione,  fornitura  e  trasporto  di  terra   e
          materiali inerti; 
              d)   confezionamento,   fornitura   e   trasporto    di
          calcestruzzo e di bitume; 
              e) noli a freddo di macchinari; 
              f) fornitura di ferro lavorato; 
              g) noli a caldo; 
              h) autotrasporti per conto di terzi; 
              i) guardiania dei cantieri. 
              54. L'indicazione delle attivita' di cui  al  comma  53
          puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni  anno,
          con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di
          concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,    delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  previo  parere  delle  Commissioni   parlamentari
          competenti, da rendere entro trenta giorni  dalla  data  di
          trasmissione del relativo schema alle  Camere.  Qualora  le
          Commissioni non si pronuncino entro il termine, il  decreto
          puo' essere comunque adottato. 
              55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al  comma  52
          comunica  alla  prefettura  competente  qualsiasi  modifica
          dell'assetto proprietario  e  dei  propri  organi  sociali,
          entro trenta giorni dalla data della modifica. Le  societa'
          di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano  le
          variazioni rilevanti  secondo  quanto  previsto  dal  testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58. La  mancata  comunicazione  comporta  la  cancellazione
          dell'iscrizione. 
              56.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  dell'interno,  della
          giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite le modalita' per l'istituzione e  l'aggiornamento,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          dell'elenco di cui al comma 52, nonche' per l'attivita'  di
          verifica. 
              57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma  56  continua
          ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1418 del codice
          civile: 
              «Art. 1418 (Cause di  nullita'  del  contratto).  -  Il
          contratto e' nullo quando e' contrario a norme  imperative,
          salvo che la legge disponga diversamente. 
              Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei
          requisiti  indicati  dall'art.  1325,  l'illiceita'   della
          causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato  dall'art.
          1345 e la mancanza  nell'oggetto  dei  requisiti  stabiliti
          dall'art. 1346. 
              Il  contratto  e'  altresi'  nullo  negli  altri   casi
          stabiliti dalla legge.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art. 32
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): 
              «Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno  e
          monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
          corruzione). - (Omissis). 
              10. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche nei  casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal
          Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e  sussista
          l'urgente  necessita'  di   assicurare   il   completamento
          dell'esecuzione   del   contratto    ovvero    dell'accordo
          contrattuale,  ovvero  la  sua  prosecuzione  al  fine   di
          garantire   la   continuita'   di   funzioni   e    servizi
          indifferibili  per  la  tutela  di  diritti   fondamentali,
          nonche' per la salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  o
          dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
          presupposti di  cui  all'art.  94,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  In  tal  caso,  le
          misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
          ne informa il Presidente dell'ANAC.  Nei  casi  di  cui  al
          comma 2-bis,  le  misure  sono  disposte  con  decreto  del
          Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
          misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
          in  caso  di  passaggio  in  giudicato   di   sentenza   di
          annullamento dell'informazione antimafia  interdittiva,  di
          ordinanza che dispone, in  via  definitiva,  l'accoglimento
          dell'istanza cautelare  eventualmente  proposta  ovvero  di
          aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai
          sensi dell'art. 91, comma  5,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
          seguito  dell'adeguamento  dell'impresa  alle   indicazioni
          degli esperti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.  86
          del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: 
              «Art. 86 (Validita' della documentazione antimafia).  -
          (Omissis). 
              3. I legali rappresentanti degli  organismi  societari,
          nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
          dell'assetto societario o  gestionale  dell'impresa,  hanno
          l'obbligo di trasmettere al  prefetto,  che  ha  rilasciato
          l'informazione  antimafia,  copia  degli  atti  dai   quali
          risulta  l'intervenuta   modificazione   relativamente   ai
          soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.
          85. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  3  e  6
          della  legge  13  agosto  2010,  n.   136,   e   successive
          modificazioni (Piano straordinario contro le mafie, nonche'
          delega al Governo in materia di normativa antimafia): 
              «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi  finanziari).  -  1.
          Per assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
          finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni   criminali,   gli
          appaltatori,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              2. I pagamenti destinati  a  dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
              3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti   previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
              4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
          servizi e alle forniture di cui al comma 1  sia  necessario
          il ricorso a somme provenienti da conti  correnti  dedicati
          di cui al medesimo comma 1, questi  ultimi  possono  essere
          successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11  della
          legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice  unico  di  progetto
          (CUP). In  regime  transitorio,  sino  all'adeguamento  dei
          sistemi telematici delle  banche  e  della  societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
              6. 
              7. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
              8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
              9. La stazione appaltante verifica  che  nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
              9-bis. Il mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
              «Art. 6 (Sanzioni). - 1.  Le  transazioni  relative  ai
          lavori, ai servizi e alle  forniture  di  cui  all'art.  3,
          comma 1, e  le  erogazioni  e  concessioni  di  provvidenze
          pubbliche effettuate senza  avvalersi  di  banche  o  della
          societa'  Poste  italiane  Spa  comportano,  a  carico  del
          soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'art.
          3,   comma   9-bis,   l'applicazione   di   una    sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del  valore
          della transazione stessa. 
              2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle
          forniture di cui all'art. 3,  comma  1,  effettuate  su  un
          conto corrente  non  dedicato  ovvero  senza  impiegare  lo
          strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
          di incasso o di pagamento  idonei  a  consentire  la  piena
          tracciabilita' delle operazioni comportano,  a  carico  del
          soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del  valore
          della transazione stessa. La medesima sanzione  si  applica
          anche nel caso in cui  nel  bonifico  bancario  o  postale,
          ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento  idonei
          a consentire  la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni,
          venga omessa  l'indicazione  del  CUP  o  del  CIG  di  cui
          all'art. 3, comma 5. 
              3. Il reintegro dei conti correnti di cui  all'art.  3,
          comma  1,  effettuato  con  modalita'  diverse  da   quelle
          indicate all'art.  3,  comma  4,  comporta,  a  carico  del
          soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento  del  valore
          di ciascun accredito. 
              4. L'omessa, tardiva o incompleta  comunicazione  degli
          elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7,  comporta,
          a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 
              5.  Per  il   procedimento   di   accertamento   e   di
          contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
          nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
          si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo  19
          marzo 2001, n. 68, e del decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231. In deroga a  quanto  previsto  dall'art.  17,
          quinto comma, della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  le
          sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
          ai precedenti  commi  sono  applicate  dal  prefetto  della
          provincia  ove   ha   sede   la   stazione   appaltante   o
          l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
          dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti al  giudice
          del luogo ove ha  sede  l'autorita'  che  ha  applicato  la
          sanzione. 
              5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
          investigative,  comunica   al   prefetto   territorialmente
          competente i fatti  di  cui  e'  venuta  a  conoscenza  che
          determinano violazione  degli  obblighi  di  tracciabilita'
          previsti dall'art. 3.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 36  del  citato
          decreto-legge n. 90 del 2014: 
              «Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori  relativi
          a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).  -
          1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III,  Capo  IV
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.   163,   e
          successive   modificazioni,   il   controllo   dei   flussi
          finanziari di cui agli articoli 161,  comma  6-bis  e  176,
          comma 3, lettera e), del medesimo  decreto  legislativo  n.
          163  del  2006  e'  attuato  secondo  le  modalita'  e   le
          procedure,   anche    informatiche,    individuate    dalla
          deliberazione  5  maggio  2011,   n.   45,   del   Comitato
          Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A
          tal fine, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli  atti
          generali  di   propria   competenza   alle   modalita'   di
          monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n.  45
          del 2011 del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni
          contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare
          ai sensi del comma 3. 
              2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di
          entrata in vigore del presente  decreto,  le  modalita'  di
          controllo  dei  flussi  finanziari   sono   adeguate   alle
          indicazioni della citata deliberazione n. 45 del  2011  del
          CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 
              3. Con delibera, adottata ai sensi  del  predetto  art.
          176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita'  di
          esercizio del sistema di monitoraggio  finanziario  di  cui
          alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di  dare
          attuazione al presente articolo e ne definisce i  tempi  di
          attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti
          legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29  dicembre  2011,
          n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012. 
              4.   Alla   copertura   degli   oneri   necessari   per
          l'implementazione del sistema di  monitoraggio  finanziario
          di cui al presente articolo,  pari  a  1.321.000  euro  per
          l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo  del
          fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del  decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  assegnata  per  la
          medesima annualita' con le procedure  di  cui  all'art.  5,
          comma  1,  del  decreto-legge  20  giugno  2012,   n.   79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 131. 
              5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'art.  176,
          comma  3,  lettera  e),   ultimo   periodo,   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a  decorrere  dall'anno
          2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e
          fino alla messa in esercizio degli interventi, nella  quota
          dello  0,0006  per  cento  dell'importo  degli   interventi
          stessi, all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, nel  limite  massimo  di  617.000  euro  annui
          complessivi,  allo  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, per sostenere gli  oneri  di
          gestione del sistema di monitoraggio  di  cui  al  presente
          articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo
          di  spesa  da  istituire  nel   bilancio   autonomo   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  80
          del citato decreto legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 80 (Motivi di esclusione). - (Omissis). 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
          6, qualora: 
              a)  la  stazione  appaltante   possa   dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
          30, comma 3 del presente codice; 
              b)  l'operatore  economico  si  trovi   in   stato   di
          fallimento,   di   liquidazione   coatta,   di   concordato
          preventivo, salvo il caso  di  concordato  con  continuita'
          aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un  procedimento
          per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 110; 
              c) la stazione appaltante dimostri con  mezzi  adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita'  o  affidabilita'.  Tra  questi  rientrano:   le
          significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente
          contratto di appalto o di concessione che ne hanno  causato
          la risoluzione  anticipata,  non  contestata  in  giudizio,
          ovvero confermata all'esito di un  giudizio,  ovvero  hanno
          dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno  o  ad
          altre sanzioni; il tentativo di  influenzare  indebitamente
          il processo decisionale  della  stazione  appaltante  o  di
          ottenere  informazioni  riservate  ai   fini   di   proprio
          vantaggio; il fornire, anche per  negligenza,  informazioni
          false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
          sull'esclusione, la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero
          l'omettere le informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto
          svolgimento della procedura di selezione; 
              d) la partecipazione dell'operatore economico determini
          una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
          42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
              e) una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
              f)  l'operatore  economico  sia  stato  soggetto   alla
          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
              g)  l'operatore  economico  iscritto   nel   casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
              h) l'operatore economico abbia violato  il  divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della  legge  19
          marzo 1990, n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
              i) l'operatore economico non presenti la certificazione
          di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
          autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
              l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
          dei reati previsti e puniti dagli articoli 317  e  629  del
          codice  penale  aggravati  ai   sensi   dell'art.   7   del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
              m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un  altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui  all'art.  2359  del  codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  33   del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive): 
              «Art. 33 (Bonifica ambientale  e  rigenerazione  urbana
          delle aree di rilevante interesse nazionale -  comprensorio
          Bagnoli  -  Coroglio).   -   1.   Attengono   alla   tutela
          dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera
          s) della Costituzione nonche' ai livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  m)
          della  Costituzione  le   disposizioni   finalizzate   alla
          bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle  aree
          di  rilevante  interesse  nazionale  contenute  nei   commi
          seguenti, e tra queste,  in  particolare,  le  disposizioni
          relative alla disciplina del procedimento di  bonifica,  al
          trasferimento  delle  aree,  nonche'  al  procedimento   di
          formazione, approvazione  e  attuazione  del  programma  di
          riqualificazione  ambientale  e  di  rigenerazione  urbana,
          finalizzato al risanamento ambientale e alla  riconversione
          delle aree  dismesse  e  dei  beni  immobili  pubblici,  al
          superamento  del  degrado  urbanistico  ed  edilizio,  alla
          dotazione dei servizi personali e reali  e  dei  servizi  a
          rete, alla garanzia  della  sicurezza  urbana.  Esse  hanno
          l'obiettivo prioritario di  assicurare  la  programmazione,
          realizzazione  e  gestione  unitaria  degli  interventi  di
          bonifica ambientale e  di  rigenerazione  urbana  in  tempi
          certi e brevi. 
              2.  Sulla  base  dei  principi  di  sussidiarieta'   ed
          adeguatezza  le   funzioni   amministrative   relative   al
          procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite  allo
          Stato  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  garantendo
          comunque  la   partecipazione   degli   enti   territoriali
          interessati alle determinazioni in materia di  governo  del
          territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi  di
          cui al comma 1. 
              3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle  quali
          si applicano le disposizioni  del  presente  articolo  sono
          individuate con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, sentita la  Conferenza  Stato-Regioni.  Alla
          seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i  Presidenti
          delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area  di
          interesse nazionale cosi' individuata  e'  predisposto  uno
          specifico  programma  di  risanamento   ambientale   e   un
          documento di  indirizzo  strategico  per  la  rigenerazione
          urbana finalizzati, in particolare: 
              a) a individuare e realizzare  i  lavori  di  messa  in
          sicurezza e bonifica dell'area; 
              b) a definire gli  indirizzi  per  la  riqualificazione
          urbana dell'area; 
              c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di  proprieta'
          pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
              d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
          per il potenziamento della rete stradale  e  dei  trasporti
          pubblici, per i collegamenti aerei  e  marittimi,  per  gli
          impianti  di  depurazione  e  le  opere  di  urbanizzazione
          primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
          privati, e il relativo fabbisogno finanziario,  cui  si  fa
          fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
          Stato, nell'ambito delle risorse  previste  a  legislazione
          vigente. 
              4.  Alla  formazione,  approvazione  e  attuazione  del
          programma di risanamento  ambientale  e  del  documento  di
          indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui  al
          precedente  comma   3,   sono   preposti   un   Commissario
          straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
          fini dell'adozione di misure straordinarie di  salvaguardia
          e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
          procedono anche in deroga agli articoli 252 e  252-bis  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006,  per  i  soli  profili
          procedimentali e non anche con riguardo  ai  criteri,  alle
          modalita' per lo svolgimento  delle  operazioni  necessarie
          per  l'eliminazione  delle  sorgenti  di   inquinamento   e
          comunque per la riduzione  delle  sostanze  inquinanti,  in
          armonia con i principi e le norme comunitarie e,  comunque,
          nel rispetto delle procedure di scelta del contraente,  sia
          per la progettazione sia  per  l'esecuzione,  previste  dal
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163. 
              5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata  esperienza  gestionale  e  amministrativa,   e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il presidente della regione  interessata.
          Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento  degli
          interventi infrastrutturali d'interesse statale con  quelli
          privati da  effettuare  nell'area  di  rilevante  interesse
          nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti  di  cui  ai
          commi successivi. Agli eventuali oneri del  Commissario  si
          fa fronte nell'ambito  delle  risorse  del  bilancio  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              6. Il Soggetto Attuatore e' nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  nel  rispetto  dei
          principi europei di trasparenza e di concorrenza.  Ad  esso
          compete l'elaborazione  e  l'attuazione  del  programma  di
          risanamento e rigenerazione di  cui  al  comma  3,  con  le
          risorse disponibili a legislazione  vigente  per  la  parte
          pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
          per l'affidamento dei lavori di bonifica  ambientale  e  di
          realizzazione  delle   opere   infrastrutturali.   In   via
          straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure  ad
          evidenza pubblica di cui al  presente  articolo  i  termini
          previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
          esclusione di quelli processuali, sono dimezzati. 
              7. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  di
          cui al comma 1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al
          medesimo  comma  sono  trasferite  al  Soggetto  attuatore,
          secondo le modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. 
              8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 6, trasmette al Commissario straordinario di  Governo
          la  proposta  di  programma  di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione urbana di cui al  comma  3,  corredata  dallo
          specifico progetto di bonifica degli interventi sulla  base
          dei dati  dello  stato  di  contaminazione  del  sito,  dal
          cronoprogramma di svolgimento dei lavori  di  cui  all'art.
          242-bis del decreto legislativo n. 152  del  2006,  da  uno
          studio di fattibilita'  territoriale  e  ambientale,  dalla
          valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione
          di  impatto  ambientale  (VIA),   nonche'   da   un   piano
          economico-finanziario relativo  alla  sostenibilita'  degli
          interventi previsti, contenente l'indicazione  delle  fonti
          finanziarie   pubbliche   disponibili   e    dell'ulteriore
          fabbisogno necessario alla  realizzazione  complessiva  del
          programma. La proposta  di  programma  e  il  documento  di
          indirizzo  strategico  dovranno   altresi'   contenere   la
          previsione   urbanistico-edilizia   degli   interventi   di
          demolizione e  ricostruzione  e  di  nuova  edificazione  e
          mutamento  di  destinazione  d'uso   dei   beni   immobili,
          comprensivi  di  eventuali  premialita'  edificatorie,   la
          previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico  di
          cui al comma 3 e di quelle che abbiano  ricaduta  a  favore
          della  collettivita'  locale  anche  fuori  del   sito   di
          riferimento,  i  tempi  ed  i  modi  di  attuazione   degli
          interventi con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
          principio di concorrenza e  dell'evidenza  pubblica  e  del
          possibile ricorso da parte delle amministrazioni  pubbliche
          interessate all'uso di modelli privatistici  e  consensuali
          per finalita' di pubblico interesse. 
              9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
          proposta di cui al  comma  8,  convoca  immediatamente  una
          conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
          assenso  e  di  intesa  da  parte   delle   amministrazioni
          competenti.  La  durata  della  conferenza,  cui  partecipa
          altresi'  il  Soggetto  Attuatore,  non  puo'  superare  il
          termine di 30 giorni dalla sua indizione,  entro  il  quale
          devono essere altresi' esaminati il progetto  di  bonifica,
          il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
          242-bis  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  la
          valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
          impatto ambientale.  Se  la  Conferenza  non  raggiunge  un
          accordo entro il termine predetto,  provvede  il  Consiglio
          dei Ministri anche in deroga  alle  vigenti  previsioni  di
          legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa  il
          Presidente della Regione interessata. 
              10. Il programma di rigenerazione urbana,  da  attuarsi
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a  legislazione  vigente,  e'  adottato   dal   Commissario
          straordinario  del   Governo,   entro   10   giorni   dalla
          conclusione   della   conferenza   di   servizi   o   dalla
          deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
          ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          previa   deliberazione   del   Consiglio   dei    Ministri.
          L'approvazione  del  programma  sostituisce  a  tutti   gli
          effetti le autorizzazioni, le concessioni, i  concerti,  le
          intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
          legislazione  vigente,  fermo  restando  il  riconoscimento
          degli oneri costruttivi  in  favore  delle  amministrazioni
          interessate.  Costituisce  altresi'  variante   urbanistica
          automatica e comporta dichiarazione  di  pubblica  utilita'
          delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori.  Il
          Commissario    straordinario     del     Governo     vigila
          sull'attuazione  del  programma  ed   esercita   i   poteri
          sostitutivi previsti dal programma medesimo. 
              11.  Considerate  le  condizioni  di  estremo   degrado
          ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
          Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate  ai
          sensi dell'art.  36-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
          23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con  il  presente
          provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
          effetti di cui ai precedenti commi. 
              12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
          Attuatore  e'  individuato   nell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale  societa'  in
          house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, da emanare entro la  data  del  30  settembre
          2015, e' trasferita al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a
          carico del medesimo,  la  proprieta'  delle  aree  e  degli
          immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
          Futura S.p.A. in stato di fallimento. La  trascrizione  del
          decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce  gli
          effetti di cui all'art. 2644,  secondo  comma,  del  codice
          civile. Alla procedura fallimentare della societa'  Bagnoli
          Futura Spa e' riconosciuto  un  importo  corrispondente  al
          valore di mercato delle aree e degli  immobili  trasferiti,
          rilevato   dall'Agenzia   del   demanio   alla   data   del
          trasferimento della proprieta'.  Tale  importo  e'  versato
          alla curatela fallimentare mediante  strumenti  finanziari,
          di durata non superiore a quindici  anni  decorrenti  dalla
          data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,
          emessi su mercati  regolamentati  dal  Soggetto  Attuatore,
          anche  al  fine  di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per
          interventi necessari all'attuazione del programma di cui al
          comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di  cui  al
          presente  comma  non  comporta  l'esclusione   dai   limiti
          relativi  al  trattamento  economico  stabiliti   dall'art.
          23-bis  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214.   Dalla   trascrizione   del   decreto   di
          trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti  i
          diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti,  ivi
          compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare  della
          societa' Bagnoli Futura Spa, sono  estinti  e  le  relative
          trascrizioni  cancellate.  La  trascrizione  del   predetto
          decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, e gli  altri
          atti previsti dal presente comma e conseguenti sono  esenti
          da imposte di registro, di bollo e da ogni  altro  onere  e
          imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
          somme rivenienti dagli atti di disposizione  delle  aree  e
          degli immobili ad esso  trasferiti,  secondo  le  modalita'
          indicate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   da   emanare   entro   novanta   giorni   dalla
          comunicazione della determinazione del valore  suddetto  da
          parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
          obblighi a carico dei creditori  fallimentari  o  dei  loro
          aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi  della
          bonifica. 
              13. Al fine di definire gli  indirizzi  strategici  per
          l'elaborazione del programma di  risanamento  ambientale  e
          rigenerazione  urbana  del  comprensorio  Bagnoli-Coroglio,
          assicurando il  coinvolgimento  dei  soggetti  interessati,
          nonche'  il  coordinamento  con  ulteriori  iniziative   di
          valorizzazione  del  predetto   comprensorio,   anche   con
          riferimento  alla  sua   dotazione   infrastrutturale,   e'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  un'apposita  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  all'uopo  delegato  e  composta  dal  Commissario
          straordinario,  da  un  rappresentante  per  ciascuno   dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e delle  infrastrutture  e
          dei    trasporti,    nonche'    da    un    rappresentante,
          rispettivamente, della regione Campania  e  del  comune  di
          Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono  essere
          invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
          organismi pubblici o privati operanti nei settori  connessi
          al predetto programma. 
              13.1. 
              13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta
          di programma di risanamento ambientale e  di  rigenerazione
          urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base  degli  indirizzi
          di cui al  comma  13,  acquisisce  in  fase  consultiva  le
          proposte del comune di  Napoli,  con  le  modalita'  e  nei
          termini  stabiliti  dal   Commissario   straordinario.   Il
          Soggetto  Attuatore  esamina  le  proposte  del  comune  di
          Napoli, avendo  prioritario  riguardo  alle  finalita'  del
          redigendo programma di  rigenerazione  urbana  e  alla  sua
          sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune  di  Napoli
          puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di  servizi  di
          cui al  comma  9,  la  rivalutazione  delle  sue  eventuali
          proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
          ai sensi del terzo periodo del comma 9. 
              13-bis.   Il   programma   di   rigenerazione   urbana,
          predisposto secondo le finalita' di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
          il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati  a  seguito
          della direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
          14 febbraio 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          108 del 12 maggio 2014. 
              13-ter. 
              13-quater. Il  Commissario  straordinario  di  Governo,
          all'esito della procedura di mobilita' di cui  all'art.  1,
          commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
          verifica  i  fabbisogni  di  personale  necessari  per   le
          attivita' di competenza del  Soggetto  Attuatore  e  assume
          ogni iniziativa utile al fine di  salvaguardare  i  livelli
          occupazionali dei lavoratori  facenti  capo  alla  societa'
          Bagnoli  Futura  Spa  alla  data  della  dichiarazione   di
          fallimento.».