Art. 30 
 
             Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame 
                 e di metalli ferrosi e non ferrosi 
 
  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il produttore iniziale o altro  detentore  dei  rifiuti  di
rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente
al  loro  trattamento  deve   consegnarli   unicamente   ad   imprese
autorizzate alle attivita' di trasporto e raccolta di  rifiuti  o  di
bonifica dei siti o alle attivita' di commercio o di  intermediazione
senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua
le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico  o
privato  addetto  alla   raccolta   dei   rifiuti,   in   conformita'
all'articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  dei
rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta
del presente decreto. Alla raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  di
rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5». 
 
          Note all'art. 30: 
              Si riporta il testo dell'art. 188 del citato d.lgs.  n.
          152 del 2006, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 188. Responsabilita' della gestione dei  rifiuti.
          - 1. Il produttore iniziale o altro  detentore  di  rifiuti
          provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li
          consegnano ad un intermediario, ad un commerciante,  ad  un
          ente o impresa che effettua le  operazioni  di  trattamento
          dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico  o  privato  addetto
          alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177
          e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi  del
          presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore
          conserva  la  responsabilita'  per   l'intera   catena   di
          trattamento, restando  inteso  che  qualora  il  produttore
          iniziale o  il  detentore  trasferisca  i  rifiuti  per  il
          trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari  di
          cui al presente comma,  tale  responsabilita',  di  regola,
          comunque sussiste. 
              1-bis. Il produttore iniziale  o  altro  detentore  dei
          rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che  non
          provvede direttamente al loro trattamento deve  consegnarli
          unicamente  ad  imprese  autorizzate  alle   attivita'   di
          trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica  dei  siti  o
          alle attivita' di  commercio  o  di  intermediazione  senza
          detenzione dei rifiuti, ovvero a  un  ente  o  impresa  che
          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o  ad  un
          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei
          rifiuti, in conformita' all'art. 212, comma  5,  ovvero  al
          recupero o smaltimento dei rifiuti,  autorizzati  ai  sensi
          delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
          Alla raccolta e al trasporto  dei  rifiuti  di  rame  e  di
          metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina
          di cui all'art. 266, comma 5. 
              2. Al di fuori dei casi  di  concorso  di  persone  nel
          fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
          1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore  e
          il detentore  siano  iscritti  ed  abbiano  adempiuto  agli
          obblighi del sistema di controllo della tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all' art. 188-bis, comma  2,  lett.
          a), la responsabilita' di  ciascuno  di  tali  soggetti  e'
          limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita  dal
          predetto sistema. 
              3. Al di fuori dei casi  di  concorso  di  persone  nel
          fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.
          1013/2006, la responsabilita' dei soggetti non iscritti  al
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett.  a),  che,
          ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
          propri rifiuti non pericolosi e' esclusa: 
              a) a seguito del conferimento di  rifiuti  al  servizio
          pubblico di raccolta previa convenzione; 
              b) a seguito del conferimento dei  rifiuti  a  soggetti
          autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento,  a
          condizione che il produttore sia in possesso del formulario
          di cui all'art. 193 controfirmato e datato  in  arrivo  dal
          destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento  dei
          rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
          termine  abbia  provveduto  a   dare   comunicazione   alla
          provincia della mancata ricezione del formulario. 
              4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o
          al  trasporto   dei   rifiuti   a   titolo   professionale,
          conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti
          autorizzati  alla  gestione  dei  rifiuti  ai  sensi  degli
          articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle
          disposizioni di cui all'art. 177, comma 4. 
              5. I costi della gestione dei  rifiuti  sono  sostenuti
          dal produttore iniziale  dei  rifiuti,  dai  detentori  del
          momento o dai detentori precedenti dei rifiuti."