Art. 30 
 
 
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. L'ammissione alla  formazione  di  infermiere  responsabile
dell'assistenza generale e' subordinata: 
        a) al completamento di una formazione scolastica generale  di
dodici  anni  sancita  da  un  diploma,  attestato  o  altro   titolo
rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato  membro,  o
da un certificato attestante il superamento di un  esame  di  livello
equivalente  che  dia  accesso  all'universita'  o  a   istituti   di
insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o 
        b) al completamento di una formazione scolastica generale  di
almeno dieci anni sancita da un diploma,  attestato  o  altro  titolo
rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato  membro,  o
da un certificato attestante il superamento di un  esame  di  livello
equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai  programmi
di formazione professionale per infermieri."; 
    b) al comma 3, le parole: "tre anni di studi o"  sono  sostituite
dalle seguenti: "tre anni di studi complessivi,  che  possono  essere
espressi in aggiunta anche in crediti ECTS  equivalenti,  consistenti
in almeno"; 
    c) al comma 4, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"L'istruzione teorica e' la  parte  della  formazione  di  infermiere
dalla quale gli aspiranti infermieri  apprendono  le  conoscenze,  le
abilita' e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis."; 
        d) al comma 5: 
      1) le parole: "in cure infermieristiche" sono sostituite  dalle
seguenti: "di infermiere"; 
      2) dopo la parola: "conoscenze" sono inserite le  seguenti:  ",
abilita'"; 
    e) al comma 6: 
      1) alla lettera a) le  parole:  "un'adeguata"  sono  sostituite
dalle seguenti: "un'estesa"; 
      2) alla lettera b) la parola: "sufficiente" e' soppressa; 
      3) alla lettera c) le parole:  "dovrebbe  essere  scelta"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "deve  essere  scelta"  e  le   parole:
"dovrebbe essere acquisita" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "deve
essere acquisita"; 
    f) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Il titolo  di
infermiere  responsabile   dell'assistenza   generale   sancisce   la
capacita' del professionista in  questione  di  applicare  almeno  le
seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia
svolta in universita', in istituti di insegnamento  superiore  di  un
livello riconosciuto  come  equivalente  o  in  scuole  professionali
ovvero  nell'ambito  di   programmi   di   formazione   professionale
infermieristica: 
      a)  la  competenza  di  individuare   autonomamente   le   cure
infermieristiche necessarie  utilizzando  le  conoscenze  teoriche  e
cliniche attuali nonche' di pianificare, organizzare  e  prestare  le
cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base  delle
conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma  6,  lettere
a),  b)  e  c),  in  un'ottica   di   miglioramento   della   pratica
professionale; 
      b) la competenza di lavorare efficacemente con altri  operatori
del settore sanitario, anche per quanto  concerne  la  partecipazione
alla formazione pratica del  personale  sanitario  sulla  base  delle
conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma  6,  lettere
d) ed e); 
      c) la competenza di  orientare  individui,  famiglie  e  gruppi
verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze
e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b); 
      d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate  per
il mantenimento in vita e di intervenire in  situazioni  di  crisi  e
catastrofi; 
      e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni
e supporto alle persone bisognose di  cure  e  alle  loro  figure  di
appoggio; 
      f) la competenza di garantire autonomamente la  qualita'  delle
cure infermieristiche e di valutarle; 
      g)  la  competenza  di   comunicare   in   modo   esaustivo   e
professionale e di cooperare con gli esponenti di  altre  professioni
del settore sanitario; 
      h) la competenza di analizzare la qualita'  dell'assistenza  in
un'ottica di miglioramento della propria pratica  professionale  come
infermiere responsabile dell'assistenza generale.". 
 
          Note all'art. 30: 
              -  Il  testo  dell'articolo  38  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
              "  Art.  38   (Formazione   d'infermiere   responsabile
          dell'assistenza   generale).   -   1.   L'ammissione   alla
          formazione  di  infermiere   responsabile   dell'assistenza
          generale e' subordinata: 
              a)  al  completamento  di  una  formazione   scolastica
          generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato  o
          altro titolo rilasciato da autorita' od  organi  competenti
          di uno Stato membro, o  da  un  certificato  attestante  il
          superamento di un esame  di  livello  equivalente  che  dia
          accesso  all'universita'  o  a  istituti  di   insegnamento
          superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o 
              b)  al  completamento  di  una  formazione   scolastica
          generale di  almeno  dieci  anni  sancita  da  un  diploma,
          attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od  organi
          competenti  di  uno  Stato  membro,  o  da  un  certificato
          attestante  il  superamento  di   un   esame   di   livello
          equivalente che dia accesso alle scuole professionali o  ai
          programmi di formazione professionale per infermieri. 
              2.    La    formazione    d'infermiere     responsabile
          dell'assistenza generale  avviene  a  tempo  pieno  con  un
          programma  che  corrisponde  almeno   a   quello   di   cui
          all'allegato V, punto 5.2.1. 
              3.    La    formazione    d'infermiere     responsabile
          dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi
          complessivi, che possono essere espressi in aggiunta  anche
          in crediti ECTS equivalenti, consistenti  in  almeno  4.600
          ore  d'insegnamento  teorico  e   clinico.   L'insegnamento
          teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno
          la meta' della  durata  minima  della  formazione.  Possono
          essere accordate esenzioni parziali  a  persone  che  hanno
          acquisito parte di questa formazione nel  quadro  di  altre
          formazioni di livello almeno equivalente. 
              4. L'istruzione teorica e' la parte della formazione di
          infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri  apprendono
          le conoscenze, le abilita' e le competenze professionali di
          cui ai commi 6 e  6-bis.  La  formazione  e'  impartita  da
          insegnanti di cure infermieristiche e  da  altro  personale
          competente, in scuole per  infermieri  e  in  altri  luoghi
          d'insegnamento scelti dall'ente di formazione. 
              5. L'insegnamento clinico e' la parte di formazione  di
          infermiere  con  cui  il  candidato  infermiere   apprende,
          nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui
          o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare  e
          valutare le necessarie  cure  infermieristiche  globali  in
          base a conoscenze, abilita' e  competenze  acquisite.  Egli
          apprende non solo a lavorare come membro di un  gruppo,  ma
          anche  a  essere   un   capogruppo   che   organizza   cure
          infermieristiche globali, e anche l'educazione alla  salute
          per  singoli   individui   e   piccoli   gruppi   in   seno
          all'istituzione    sanitaria    o    alla    collettivita'.
          L'istituzione incaricata della formazione  d'infermiere  e'
          responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e
          quello clinico per tutto il programma di studi. L'attivita'
          d'insegnamento ha luogo in  ospedali  e  altre  istituzioni
          sanitarie e nella collettivita', sotto  la  responsabilita'
          di  infermieri  insegnanti  e   con   la   cooperazione   e
          l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attivita'
          dell'insegnamento potra' partecipare anche altro  personale
          qualificato.  I  candidati  infermieri   partecipano   alle
          attivita' dei servizi in  questione  nella  misura  in  cui
          queste contribuiscono  alla  loro  formazione,  consentendo
          loro di apprendere ad assumersi le responsabilita'  che  le
          cure infermieristiche implicano. 
              6.   La   formazione   di    infermiere    responsabile
          dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte
          dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti: 
              a) un'estesa conoscenza delle  scienze  che  sono  alla
          base dell'assistenza infermieristica di carattere generale,
          compresa una sufficiente conoscenza  dell'organismo,  delle
          funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone  in
          buona salute e malate, nonche'  delle  relazioni  esistenti
          tra lo stato  di  salute  e  l'ambiente  fisico  e  sociale
          dell'essere umano; 
              b) una  conoscenza  della  natura  e  dell'etica  della
          professione e dei principi generali riguardanti la salute e
          l'assistenza infermieristica; 
              c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che
          deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere
          acquisita sotto il controllo di  personale  infermieristico
          qualificato e in luoghi in  cui  il  numero  del  personale
          qualificato e l'attrezzatura siano adeguati  all'assistenza
          infermieristica dei pazienti; 
              d) la capacita'  di  partecipare  alla  formazione  del
          personale sanitario e un'esperienza di  collaborazione  con
          tale personale; 
              e) un'esperienza di collaborazione  con  altre  persone
          che svolgono un'attivita' nel settore sanitario. 
              6-bis.   Il   titolo   di    infermiere    responsabile
          dell'assistenza  generale   sancisce   la   capacita'   del
          professionista in questione di applicare almeno le seguenti
          competenze, a prescindere dal fatto che  la  formazione  si
          sia svolta in  universita',  in  istituti  di  insegnamento
          superiore di un livello riconosciuto come equivalente o  in
          scuole professionali ovvero  nell'ambito  di  programmi  di
          formazione professionale infermieristica: 
              a) la competenza di individuare autonomamente  le  cure
          infermieristiche  necessarie  utilizzando   le   conoscenze
          teoriche  e  cliniche  attuali  nonche'   di   pianificare,
          organizzare  e  prestare  le  cure   infermieristiche   nel
          trattamento dei pazienti, sulla  base  delle  conoscenze  e
          delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere  a),
          b) e  c),  in  un'ottica  di  miglioramento  della  pratica
          professionale; 
              b) la competenza di lavorare  efficacemente  con  altri
          operatori del settore sanitario, anche per quanto  concerne
          la partecipazione alla  formazione  pratica  del  personale
          sanitario sulla base  delle  conoscenze  e  delle  abilita'
          acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e); 
              c) la competenza di  orientare  individui,  famiglie  e
          gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base
          delle conoscenze e delle abilita' acquisite  ai  sensi  del
          comma 6, lettere a) e b); 
              d)  la  competenza  di  avviare  autonomamente   misure
          immediate per il mantenimento in vita e di  intervenire  in
          situazioni di crisi e catastrofi; 
              e) la competenza  di  fornire  autonomamente  consigli,
          indicazioni e supporto alle persone  bisognose  di  cure  e
          alle loro figure di appoggio; 
              f) la competenza di garantire autonomamente la qualita'
          delle cure infermieristiche e di valutarle; 
              g) la competenza di  comunicare  in  modo  esaustivo  e
          professionale e di cooperare con  gli  esponenti  di  altre
          professioni del settore sanitario; 
              h)   la   competenza   di   analizzare   la    qualita'
          dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria
          pratica   professionale   come   infermiere    responsabile
          dell'assistenza generale.".