Art. 30
Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura
organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano
presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di
parte d'azienda».
Note all'art. 30:
- Il testo vigente dell'art. 29 del decreto legislativo
n. 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 ottobre 2003, n. 235, gia' modificato dalla legge n.
92/2012 e dal decreto legislativo n. 175/2014, come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
«Art. 29 (Appalto). - 1. Ai fini della applicazione
delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655
del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente
imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima
difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali
subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma
l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del
committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e
degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha
eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali.
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore
dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro
o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti
elementi di discontinuita' che determinano una specifica
identita' di impresa, non costituisce trasferimento
d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in
violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore
interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a
norma dell'art. 414 del codice di procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato
la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'art. 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18
e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano
applicazione qualora il committente sia una persona fisica
che non esercita attivita' di impresa o professionale.».
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 157/1992 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 12 (Esercizio dell'attivita' venatoria). - 1.
L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che lo
Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che
posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto
all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.
3. E' considerato altresi' esercizio venatorio il
vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo
o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di
attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento e' vietato, salvo
che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con
il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere
praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attivita'
venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel
rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria
programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio
venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente
legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di
fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art.
10, comma 8, lettera d).
8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi
abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito
della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di
polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili
all'attivita' venatoria, con massimale di lire un miliardo
(euro 516.456,90) per ogni sinistro, di cui lire 750
milioni (euro 387.342,67) per ogni persona danneggiata e
lire 250 milioni (euro 129.114,22) per danni ad animali ed
a cose, nonche' di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con
massimale di lire 100 milioni (euro 51.645,69) per morte o
invalidita' permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad
aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno
puo' procedere ad azione diretta nei confronti della
compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha
causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha
validita' su tutto il territorio nazionale e consente
l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla
presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria e'
altresi' necessario il possesso di un apposito tesserino
rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonche'
le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di
caccia ove e' consentita l'attivita' venatoria. Per
l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di
residenza e' necessario che, a cura di quest'ultima,
vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni
sopramenzionate.
12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria
abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di
cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.».