Art. 30 
 
 
Sezione speciale per l'audiovisivo  del  Fondo  di  garanzia  per  le
                       piccole e medie imprese 
 
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare,
di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, e' istituita una sezione speciale del Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive
modificazioni. La suddetta sezione speciale e' dotata di contabilita'
separata ed e' destinata a garantire operazioni di finanziamento alle
imprese   per   la   realizzazione   di   prodotti   audiovisivi    e
cinematografici. 
  2. La sezione e' alimentata per un importo di  5  milioni  di  euro
nell'anno 2017 a valere sulle risorse  del  Fondo  per  il  cinema  e
l'audiovisivo.  Il  Ministro  determina  annualmente,   con   proprio
decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione. 
  3. Le risorse  della  sezione  possono  essere  incrementate  anche
tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle  finanze
e soggetti investitori, pubblici e privati. 
  4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le  tipologie  di
operazioni  che   possono   essere   garantite,   le   modalita'   di
funzionamento della sezione e le altre disposizioni  applicative  del
presente articolo. 
 
          Note all'art. 30: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  100,  lett.
          a)  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: 
              "100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              (Omissis).".