Art. 30 
 
 
  Coesistenza di piu' DO o IGT nell'ambito del medesimo territorio 
 
  1.  Nell'ambito  di  un  medesimo   territorio   viticolo   possono
coesistere DO e IG. 
  2. E' consentito che piu' DOCG  e  DOC  facciano  riferimento  allo
stesso nome geografico, anche per  contraddistinguere  vini  diversi,
purche' le zone di produzione degli stessi comprendano il  territorio
definito con tale  nome  geografico.  E'  altresi'  consentito,  alle
predette condizioni, che piu' IGT facciano  riferimento  allo  stesso
nome geografico. 
  3. Il riconoscimento di una DO esclude la possibilita' di impiegare
il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti  salvi
i casi in cui i nomi delle  DO  e  delle  IG,  riferite  al  medesimo
elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti. 
  4. In zone piu' ristrette o nell'intera area di una DOC individuata
con il medesimo nome geografico e'  consentito  che  coesistano  vini
diversi a DOCG o DOC, purche' i vini a DOCG: 
    a)  siano  regolamentati  da  disciplinari  di  produzione   piu'
restrittivi; 
    b) riguardino tipologie particolari derivanti  da  una  specifica
piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.