Art. 30 Servizio in residenze disagiate 1. Si applica l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonche' l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 144, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: «Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima. Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie. Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' valutato con un aumento di sei dodicesimi. Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' trasferito; a richiesta, dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata». - Si riporta il testo dell'art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato»: «Art. 23 (Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate). - Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, rispettivamente della meta' e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo».