Art. 30 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente  legge,
con esclusione degli articoli 6, 7,  8,  10,  11  e  29,  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti
dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 20 novembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
Visto, Il Guardasigilli: Orlando