(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
                             Festivita' 
 
    1. Sono considerati giorni  festivi  le  domeniche  e  gli  altri
giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili,
nonche' la ricorrenza del Santo patrono della  localita'  in  cui  il
dipendente presta servizio, purche' ricada in un giorno lavorativo. 
    2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non  deve
essere inferiore alle ventiquattro ore.