Art. 29. Festivita' 1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo patrono della localita' in cui il dipendente presta servizio, purche' ricada in un giorno lavorativo. 2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore.