Art. 30 Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto. I richiami all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto. 2. Sono altresi' abrogati: a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391; b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77. 3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169, sono soppressi: a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo; b) l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»; c) l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».
Note all'art. 30: Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1980, n. 211, abrogato dal presente decreto, recava: "Identificazione del lotto di appartenenza". Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5. (Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione). - (Omissis). 3. La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione «da consumarsi entro» seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno. (Omissis).». Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 maggio 1989, n. 169, sopra citata, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6. (Trattamento di sterilizzazione). - 1. Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene definito: a) «latte sterilizzato a lunga conservazione» quando ha subito un trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore sigillato. Esso deve riportare sul contenitore il termine di conservazione, indicato con la menzione «da consumarsi preferibilmente entro», seguito dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno; b) «latte UHT a lunga conservazione» trattato a ultra alta temperatura, quando ha subito un trattamento termico di sterilizzazione in flusso continuo seguito dal confezionamento asettico che ne consente una conservazione prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va indicato sul contenitore con la medesima menzione prevista alla lettera precedente. (Omissis).».