Art. 30 
 
Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei
servizi di architettura e di ingegneria 
 
  1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti
di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
che  siano  in  possesso  di  adeguati  livelli  di  affidabilita'  e
professionalita'  e  non  abbiano  commesso  violazioni  in   materia
contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. 
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve  avere  in  corso
ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non  episodici,  quali
quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore  tecnico,
con  le  imprese  invitate   a   partecipare   alla   selezione   per
l'affidamento dei lavori di riparazione  o  ricostruzione,  anche  in
subappalto, ne' rapporti di  coniugio,  di  parentela,  di  affinita'
ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per  gli  effetti
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare  o
con chi riveste cariche societarie nelle  stesse.  A  tale  fine,  il
direttore  dei  lavori   produce   apposita   autocertificazione   al
committente, trasmettendone altresi' copia agli uffici  speciali  per
la  ricostruzione.  La  struttura   commissariale   puo'   effettuare
controlli, anche a campione, in ordine  alla  veridicita'  di  quanto
dichiarato. 
  3. Il contributo massimo, a carico del  Commissario  straordinario,
che  vi  provvede  nei  limiti  delle   risorse   disponibili   sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 19, per tutte le  attivita'
tecniche poste in essere per la ricostruzione privata,  e'  stabilito
nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti  previdenziali,  del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di
importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a
2 milioni di euro il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento. Con
provvedimenti adottati ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  2,  sono
individuati i criteri e le modalita'  di  erogazione  del  contributo
previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione
del contributo che tenga  conto  della  tipologia  della  prestazione
tecnica richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;
con i medesimi provvedimenti puo' essere riconosciuto  un  contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA  e  dei  versamenti
previdenziali. 
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle Diocesi e del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  18,  comma  2,  e'
fissata una soglia massima di  assunzione  degli  incarichi,  tenendo
conto dell'organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al  comma  1
nella qualificazione. 
  5. Per gli interventi di ricostruzione privata  diversi  da  quelli
previsti dall'articolo 22, con  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, sono stabiliti i  criteri  finalizzati  ad
evitare concentrazioni di incarichi che non  trovano  giustificazione
in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 
  6. L'affidamento degli  incarichi  di  progettazione,  per  importi
inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.
50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno  cinque
professionisti. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi
di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui
all'articolo 19, del presente decreto.