(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                    Sospensione cautelare in caso 
                       di procedimento penale 
 
    1. Il dirigente colpito  da  misura  restrittiva  della  liberta'
personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la
prestazione lavorativa, e' obbligatoriamente  sospeso  dal  servizio,
con sospensione dell'incarico  dirigenziale  conferito  e  privazione
della retribuzione, per tutta la durata dello  stato  di  restrizione
della liberta', salvo che l'amministrazione non proceda  direttamente
ai sensi dell'art. 28, comma 8  (Codice  disciplinare),  e  dell'art.
55-ter del decreto legislativo n. 165/2001. 
    2. Il dirigente puo' essere sospeso dal servizio  con  privazione
della retribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel caso  in
cui venga sottoposto  a  procedimento  penale  che  non  comporti  la
restrizione della liberta' personale o questa sia  comunque  cessata,
secondo quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto  legislativo  n.
165/2001, salvo che l'amministrazione  non  proceda  direttamente  ai
sensi dell'art. 28, comma 8 (Codice disciplinare), e dell'art. 55-ter
del decreto legislativo n. 165/2001 
    3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza
dei casi previsti dagli articoli 7,  comma  1,  e  8,  comma  1,  del
decreto  legislativo  n.  235/2012  e  fatta   salva   l'applicazione
dell'art.   28    (Codice    disciplinare),    comma    8,    qualora
l'amministrazione  non  disponga  la  sospensione  del   procedimento
disciplinare fino al termine di quello  penale,  ai  sensi  dell'art.
55-ter del decreto legislativo  n.  165/2001,  nonche'  dell'art.  31
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 
    4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
27 marzo 2001, n. 97, trova applicazione la disciplina ivi stabilita.
Per  i  medesimi  delitti,  qualora  intervenga  condanna  anche  non
definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale  della
pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1,  della  citata  legge  27
marzo 2001, n. 97. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 28,  comma
8, punto  2,  (Codice  disciplinare)  qualora  l'amministrazione  non
disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine
di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del  decreto  legislativo
n.  165/2001  nonche'  dell'art.  31   (Rapporto   tra   procedimento
disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 
    5. Nei casi indicati ai commi precedenti  si  applica,  comunque,
quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001,
comma 1, ultimo periodo. 
    6. Ove l'amministrazione intenda procedere all'applicazione della
sanzione di cui all'art. 28 comma 8, punto 2, (Codice  disciplinare),
la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente  articolo
conserva   efficacia   fino   alla   conclusione   del   procedimento
disciplinare.  Negli  altri  casi,  la   sospensione   dal   servizio
eventualmente  disposta  a  causa  di  procedimento  penale  conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo  non  superiore  a  cinque
anni. Decorso tale termine, essa  e'  revocata  ed  il  dirigente  e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza  di  reati
che comportano l'applicazione dell'art. 28 comma 8, punto  2  (Codice
disciplinare),  l'amministrazione  ritenga  che  la   permanenza   in
servizio del dirigente  provochi  un  pregiudizio  alla  credibilita'
della stessa a causa del discredito che da tale  permanenza  potrebbe
derivarle da  parte  dei  cittadini  e/o  comunque,  per  ragioni  di
opportunita' ed  operativita'  dell'amministrazione  stessa.  In  tal
caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.  Ove
il procedimento disciplinare sia stato  eventualmente  sospeso,  fino
all'esito del procedimento penale,  ai  sensi  dell'art.  55-ter  del
decreto  legislativo  n.  165/2001,  tale  sospensione  puo'   essere
prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilita' di ripresa del
procedimento disciplinare per cessazione di  motivi  che  ne  avevano
determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilita' dell'art.  28
(Codice disciplinare). 
    7. Al dirigente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi  del  presente
articolo sono corrisposti un'indennita' alimentare pari al 50%  dello
stipendio  tabellare,  nonche'   la   retribuzione   individuale   di
anzianita' e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 
    8.  Nel  caso  di  sentenza  penale  definitiva  di  assoluzione,
pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato  non
lo  ha  commesso»  o  «il  fatto  non  costituisce  reato»  o   altra
formulazione analoga,  quanto  corrisposto,  durante  il  periodo  di
sospensione  cautelare,  a  titolo  di  assegno   alimentare   verra'
conguagliato con quanto dovuto  al  dirigente  se  fosse  rimasto  in
servizio, tenendo conto anche  della  retribuzione  di  posizione  in
godimento   all'atto   della   sospensione.   Ove   il   procedimento
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai  sensi  dell'art.  31,
(Rapporto tra procedimento disciplinare  e  procedimento  penale)  il
conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 
    9. In tutti gli altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una  sanzione  diversa  dal  licenziamento,  quanto  corrisposto   al
dirigente  precedentemente  sospeso  viene  conguagliato  con  quanto
dovuto  se  fosse  stato  in  servizio,  tenendo  conto  anche  della
retribuzione di posizione in godimento  all'atto  della  sospensione;
dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del  comma  1  e
quelli eventualmente inflitti a  seguito  del  giudizio  disciplinare
riattivato. 
    10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 165/2001.