Art. 30. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della liberta' personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, e' obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della liberta', salvo che l'amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell'art. 28, comma 8 (Codice disciplinare), e dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001. 2. Il dirigente puo' essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta' personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, salvo che l'amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell'art. 28, comma 8 (Codice disciplinare), e dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001 3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 e fatta salva l'applicazione dell'art. 28 (Codice disciplinare), comma 8, qualora l'amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' dell'art. 31 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge 27 marzo 2001, n. 97. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 28, comma 8, punto 2, (Codice disciplinare) qualora l'amministrazione non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001 nonche' dell'art. 31 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente CCNL. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, comma 1, ultimo periodo. 6. Ove l'amministrazione intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 8, punto 2, (Codice disciplinare), la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il dirigente e' riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 28 comma 8, punto 2 (Codice disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunita' ed operativita' dell'amministrazione stessa. In tal caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, tale sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilita' di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilita' dell'art. 28 (Codice disciplinare). 7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennita' alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonche' la retribuzione individuale di anzianita' e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» o «il fatto non costituisce reato» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verra' conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 31, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.