Art. 30 Costi del sistema di repertori 1. Tutti i costi relativi al sistema di repertori di cui all'art. 24, comma 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali sono equi, ragionevoli e proporzionati: a) ai servizi prestati e b) al numero di IU a livello unitario richiesti nell'arco di un determinato periodo di tempo. 2. I fornitori dei repertori primari addebitano i relativi costi dell'istituzione, della gestione e della manutenzione del registro secondario e dei router ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco.