Art. 30 
 
                   Costi del sistema di repertori 
 
  1. Tutti i costi relativi al sistema di repertori di  cui  all'art.
24, comma 1, compresi quelli  che  derivano  dalla  sua  istituzione,
dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti  e
degli  importatori  di  prodotti  del  tabacco.   Tali   sono   equi,
ragionevoli e proporzionati: 
    a) ai servizi prestati e 
    b) al numero di IU a livello unitario richiesti nell'arco  di  un
determinato periodo di tempo. 
  2. I fornitori dei repertori primari addebitano  i  relativi  costi
dell'istituzione, della gestione e della  manutenzione  del  registro
secondario e dei router ai fabbricanti e agli importatori di prodotti
del tabacco.