(Allegato A-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
                    Presentazione del rendiconto 
 
    1. Il  rendiconto  delle  spese  sostenute  dall'ente  locale  e'
presentato con cadenza semestrale per ciascun anno di finanziamento e
al termine del periodo finanziato,  con  le  modalita'  indicate  nel
Manuale unico di rendicontazione. 
    2. La mancata rendicontazione delle spese sostenute  nei  termini
previsti  e  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  31  non  consente
l'erogazione degli ulteriori importi finanziati e comporta la  revoca
del finanziamento ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera d),  previa
diffida della Direzione centrale ad adempiere entro  sessanta  giorni
dalla richiesta. 
    3. Nel caso in cui il progetto finanziato si concluda prima della
scadenza del periodo di finanziamento, il  rendiconto  e'  presentato
entro sessanta giorni dal trasferimento dell'ultimo beneficiario. 
    4. Il  rendiconto  deve  essere  conforme  al  piano  finanziario
preventivo o rimodulato redatto per  ogni  tipologia  di  accoglienza
secondo quanto previsto dall'art.  12.  L'ente  locale  e'  tenuto  a
conservare la documentazione contabile relativa alle spese  sostenute
per almeno dieci anni  successivi  alla  data  di  presentazione  del
rendiconto. 
    5.  L'ente  locale  inserisce  nella  banca  dati   Siproimi   la
rendicontazione delle spese,  corredata  dalla  certificazione  della
spesa, rilasciata dal revisore contabile indipendente di cui all'art.
31.