Art. 30 
 
 
                  Conflitto positivo di competenza 
 
    1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza
e' stata aperta da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al
tribunale competente che si e' pronunciato per primo. 
    2. Il tribunale che si e'  pronunciato  successivamente,  se  non
richiede  d'ufficio   il   regolamento   di   competenza   ai   sensi
dell'articolo  45  del  codice  di  procedura  civile,   dispone   la
trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo.
Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 30: 
 
              - Per l'articolo 45 del codice di procedura civile vedi
          note all'articolo 29.