(Convenzione-art. 30)
 
  Articolo 30 - Comitato di follow-up della Convenzione 
 
  1	Ai fini della Convenzione e' istituito il Comitato  di  follow-up
della Convenzione. 
  2	Ciascuna  Parte  puo'  essere  rappresentata  nel   Comitato   di
follow-up  della  Convenzione  da  uno  o  piu'  delegati,   compresi
rappresentanti delle autorita' pubbliche  responsabili  dello  sport,
dell'applicazione  della  legge  o   della   regolamentazione   delle
scommesse. Ciascuna Parte dispone di un voto. 
  3	L'Assemblea parlamentare  del  Consiglio  d'Europa  e  gli  altri
pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa  nominano
un rappresentate ciascuno in seno  al  Comitato  di  follow-up  della
Convenzione al fine di contribuire a un approccio  multisettoriale  e
multidisciplinare. Il Comitato di follow-up della  Convenzione  puo',
se del caso, invitare con decisione unanime qualsiasi Stato  che  non
sia parte della  Convenzione  e  qualsiasi  organizzazione  o  organo
internazionale  ad  essere  rappresentati  da  un  osservatore   alle
riunioni. I rappresentanti designati ai sensi del presente  paragrafo
partecipano alle riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione
senza diritto di voto. 
  4	Le riunioni del Comitato  di  follow-up  della  Convenzione  sono
convocate dal Segretario generale  del  Consiglio  d'Europa.  La  sua
prima riunione e' organizzata prima possibile, e in ogni  caso  entro
un anno dalla data di entrata in vigore della  Convenzione.  Esso  si
riunisce successivamente ogniqualvolta sia richiesta una riunione  da
almeno un terzo delle Parti o dal Segretario generale. 
  5	Fatte  salve  le  disposizioni  della  presente  Convenzione,  il
Comitato di follow-up della Convenzione elabora e adotta per consenso
il proprio regolamento interno. 
  6	Il  Comitato  di  follow-up  della  Convenzione   e'   assistito,
nell'esercizio delle sue funzioni,  dal  Segretariato  del  Consiglio
d'Europa.