Art. 30 
 
Modifiche all'articolo 68 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         Istanza di proroga 
 
  1. All'articolo 68, comma 5, del codice della  giustizia  contabile
dopo le parole «dalla comunicazione dell'ordinanza» sono aggiunte  le
seguenti: «a cura della segreteria della stessa». 
 
          Note all'art. 30: 
 
              - Si riporta l'articolo 68 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 68 (Istanza di proroga). - (Omissis). 
                5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga
          e' ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio  di
          dieci giorni  dalla  comunicazione  dell'ordinanza  a  cura
          della segreteria della stessa. 
                (Omissis).».