Art. 30 
 
 
Disposizioni relative all'articolo 24 del  decreto-legge  n.  98  del
                                2011 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma  28,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non  possono  essere  titolari  o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei
quali sia offerto  gioco  pubblico,  operatori  economici  che  hanno
commesso  violazioni  definitivamente  accertate,  agli  obblighi  di
pagamento delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali
secondo quanto  previsto  dall'articolo  80,  comma  4,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole "ovvero l'imputazione o la condizione di indagato  sia
riferita al coniuge non separato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per  le
societa' partecipate  da  fondi  di  investimento  o  assimilati,  al
titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero  al  direttore
generale della societa' di gestione del fondo".