Art. 30. Lavoro straordinario 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilita'. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite. 2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle aziende ed enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. 3. A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L., la tariffa oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti e' rideterminata in: euro 27,65, per lo straordinario diurno; euro 31,12, per lo straordinario notturno o festivo; euro 35,75, per lo straordinario notturno-festivo. 4. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e' quello determinato ai sensi dell'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).