((Art. 30 bis 
 
                Norme in materia di rifiuti sanitari 
 
  1. Al  fine  di  contenere  il  rischio  infettivo  e  favorire  la
sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie,  fino
a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione  dello  stato  di
emergenza sanitaria, i rifiuti  sanitari  a  solo  rischio  infettivo
assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le
previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  15  luglio  2003,  n.
254, presso le strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti  al
regime giuridico dei rifiuti urbani.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 2 e 7, comma 2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003,  n.
          254 (Regolamento  recante  disciplina  della  gestione  dei
          rifiuti sanitari a  norma  dell'articolo  24  della  L.  31
          luglio 2002, n. 179): 
                "Art. 2. Definizioni. 
                1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
                  a) rifiuti sanitari: i rifiuti  elencati  a  titolo
          esemplificativo,  negli  allegati  I  e  II  del   presente
          regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private,
          individuate ai sensi del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  che  svolgono
          attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi,
          di cura, di riabilitazione  e  di  ricerca  ed  erogano  le
          prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
                  b)  rifiuti  sanitari  non  pericolosi:  i  rifiuti
          sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi  di
          cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
                  c)  rifiuti  sanitari  pericolosi  non  a   rischio
          infettivo:   i   rifiuti   sanitari   elencati   a   titolo
          esemplificativo nell'allegato II del presente  regolamento,
          compresi tra i rifiuti  pericolosi  contrassegnati  con  un
          asterisco «*» nell'allegato A della Dir.Min. 9 aprile  2002
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 
                  d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:
          i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03
          e 18.02.02 nell'allegato A della citata Dir.Min.  9  aprile
          2002: 
                    1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti  di
          isolamento infettivo  nei  quali  sussiste  un  rischio  di
          trasmissione  biologica  aerea,  nonche'  da  ambienti  ove
          soggiornano pazienti in  isolamento  infettivo  affetti  da
          patologie causate da agenti biologici di gruppo 4,  di  cui
          all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre  1994,
          n. 626, e successive modificazioni; 
                    2) i rifiuti elencati  a  titolo  esemplificativo
          nell'allegato I del  presente  regolamento  che  presentano
          almeno una delle seguenti caratteristiche: 
                    2a)  provengano   da   ambienti   di   isolamento
          infettivo e siano venuti a contatto con  qualsiasi  liquido
          biologico secreto od escreto dei pazienti isolati; 
                    2b) siano contaminati da: 
                    2b1)  sangue  o  altri  liquidi   biologici   che
          contengono sangue in quantita' tale da renderlo visibile; 
                    2b2) feci o urine, nel caso in cui sia  ravvisata
          clinicamente dal medico che ha  in  cura  il  paziente  una
          patologia trasmissibile attraverso tali escreti; 
                    2b3)  liquido  seminale,   secrezioni   vaginali,
          liquido   cerebro-spinale,   liquido   sinoviale,   liquido
          pleurico,  liquido  peritoneale,  liquido   pericardico   o
          liquido amniotico; 
                    3)   i   rifiuti   provenienti    da    attivita'
          veterinaria, che: 
                    3a) siano  contaminati  da  agenti  patogeni  per
          l'uomo o per gli animali; 
                    3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido
          biologico secreto od escreto per il  quale  sia  ravvisato,
          dal medico veterinario competente, un rischio di  patologia
          trasmissibile attraverso tali liquidi; 
                  e)  rifiuti  da  esumazione  ed  estumulazione:   i
          seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori
          e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o
          tumulazione: 
                    1) assi e resti delle  casse  utilizzate  per  la
          sepoltura; 
                    2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e  mezzi
          di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie); 
                    3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 
                    4) resti non mortali di  elementi  biodegradabili
          inseriti nel cofano; 
                    5) resti metallici di casse  (ad  esempio  zinco,
          piombo); 
                  f)   rifiuti   derivanti   da    altre    attivita'
          cimiteriali: i  seguenti  rifiuti  derivanti  da  attivita'
          cimiteriali: 
                    1)  materiali  lapidei,  inerti  provenienti   da
          lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e
          similari; 
                    2)  altri  oggetti  metallici  o  non   metallici
          asportati   prima   della   cremazione,   tumulazione    od
          inumazione; 
                  g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i
          seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli
          di cui  alle  lettere  c)  e  d),  assoggettati  al  regime
          giuridico e alle modalita' di gestione dei rifiuti urbani: 
                    1) i rifiuti  derivanti  dalla  preparazione  dei
          pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 
                    2)  i   rifiuti   derivanti   dall'attivita'   di
          ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai  reparti
          di degenza delle strutture sanitarie,  esclusi  quelli  che
          provengono da pazienti affetti da malattie infettive per  i
          quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li  ha  in
          cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; 
                    3)  vetro,  carta,  cartone,  plastica,  metalli,
          imballaggi in genere, materiali  ingombranti  da  conferire
          negli ordinari circuiti di raccolta differenziata,  nonche'
          altri  rifiuti  non  pericolosi  che  per  qualita'  e  per
          quantita'   siano   assimilati   agli   urbani   ai   sensi
          dell'articolo  21,  comma  2,  lettera  g),   del   decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
                    4) la spazzatura; 
                    5) indumenti e lenzuola monouso e quelli  di  cui
          il detentore intende disfarsi; 
                    6)  i  rifiuti  provenienti   da   attivita'   di
          giardinaggio   effettuata   nell'ambito   delle   strutture
          sanitarie; 
                    7) i gessi ortopedici e le bende, gli  assorbenti
          igienici anche contaminati da  sangue  esclusi  quelli  dei
          degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni,  i
          contenitori e le sacche utilizzate per le urine; 
                    8) i rifiuti sanitari a  solo  rischio  infettivo
          assoggettati a procedimento di  sterilizzazione  effettuato
          ai sensi della lettera m), a condizione che lo  smaltimento
          avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo
          smaltimento in discarica e' sottoposto alle  condizioni  di
          cui all'articolo 11,  comma  1,  lettera  c).  In  caso  di
          smaltimento, per incenerimento o smaltimento in  discarica,
          al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la  raccolta
          ed il  trasporto  di  questi  rifiuti  non  e'  soggetta  a
          privativa; 
                  h)  rifiuti  sanitari  che  richiedono  particolari
          sistemi di  gestione:  le  seguenti  categorie  di  rifiuti
          sanitari: 
                    1a) farmaci scaduti o inutilizzabili; 
                    1b) medicinali citotossici e citostatici per  uso
          umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati
          che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi; 
                    2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di
          cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento; 
                    3) piccoli animali da esperimento di cui al punto
          3 dell'allegato I al presente regolamento; 
                    4)  sostanze  stupefacenti   e   altre   sostanze
          psicotrope; 
                  i) rifiuti speciali, prodotti  al  di  fuori  delle
          strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai
          rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali,
          di cui al decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,
          prodotti al di fuori  delle  strutture  sanitarie,  con  le
          caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),
          quali ad  esempio  quelli  prodotti  presso  laboratori  di
          analisi  microbiologiche  di  alimenti,  di  acque,  o   di
          cosmetici,  presso  industrie  di   emoderivati,   istituti
          estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici; 
                  l) disinfezione: drastica  riduzione  della  carica
          microbica   effettuata   con    l'impiego    di    sostanze
          disinfettanti; 
                  m)  sterilizzazione:  abbattimento   della   carica
          microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility  Assurance
          Level)  non  inferiore  a  10-6.  La   sterilizzazione   e'
          effettuata secondo le  norme  UNI  10384/94,  parte  prima,
          mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e
          l'essiccamento  ai  fini  della  non   riconoscibilita'   e
          maggiore   efficacia   del   trattamento,   nonche'   della
          diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono
          essere   sterilizzati   unicamente   i   rifiuti   sanitari
          pericolosi a  solo  rischio  infettivo.  L'efficacia  viene
          verificata secondo quanto indicato  nell'allegato  III  del
          presente  regolamento.  La  sterilizzazione   dei   rifiuti
          sanitari a rischio infettivo e' una  facolta'  esercitabile
          ai fini della semplificazione delle modalita'  di  gestione
          dei rifiuti stessi; 
                  n)   sterilizzatrici:   apparecchiature    dedicate
          esclusivamente alla sterilizzazione  dei  rifiuti  sanitari
          pericolosi   a   rischio   infettivo.    L'efficacia    del
          procedimento   di   sterilizzazione   ed   i   metodi   per
          dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte
          prima,  sulla  base  delle  prove  di  convalida  in   essa
          stabilite." 
                "Art.  7.  Sterilizzazione   dei   rifiuti   sanitari
          pericolosi a rischio infettivo. 
                1. Omissis 
                2.  Gli  impianti  di   sterilizzazione   localizzati
          all'interno del perimetro  della  struttura  sanitaria  non
          devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27  e  28
          del decreto legislativo n. 22 del 1997, a condizione che in
          tali  impianti  siano   trattati   esclusivamente   rifiuti
          prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano
          prodotti  dalla  struttura  sanitaria   dove   e'   ubicato
          l'impianto di  sterilizzazione  anche  i  rifiuti  prodotti
          dalle strutture sanitarie decentrate ma  organizzativamente
          e funzionalmente collegate con la stessa."