Art. 30 
 
                        Carta della famiglia 
 
  1. Per l'anno 2020, nelle regioni nel cui territorio e'  ricompreso
quello  dei  comuni  nei  quali  ricorrono  i  presupposti   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la
carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' destinata alle famiglie  con  almeno  un
figlio a carico. 
  2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari  a
500.000 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul  Fondo  per  le
politiche della  famiglia  di  cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.