Art. 30 
 
           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 
 
  1. Per i mesi di maggio,  giugno  e  luglio  2020,  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  dispone,   con   propri
provvedimenti,  la  riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse  dagli  usi  domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto
e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema",  nel  limite
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono  tetto  di
spesa. 
  2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma  1,  l'Autorita'
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate  e  in
via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma  1,
le tariffe  di  distribuzione  e  di  misura  dell'energia  elettrica
nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che: 
  a)      sia previsto un risparmio, parametrato  al  valore  vigente
nel primo trimestre  dell'anno,  delle  componenti  tariffarie  fisse
applicate per punto di prelievo; 
  b)      per le sole utenze con potenza disponibile superiore a  3,3
kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma  1  non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e  finanze  e'
autorizzato a versare detto  importo  sul  Conto  emergenza  COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella
misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto  e,  per  il  restante  cinquanta  per
cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita'  assicura,  con  propri
provvedimenti, l'utilizzo  di  tali  risorse  a  compensazione  della
riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e
2 e degli oneri generali di sistema.