ART. 300 (danno ambientale) 1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilita' assicurata da quest'ultima. 2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche, nonche' alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, ditale direttiva; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.
Note all'art. 300: - La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, recante «Responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario. - La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente «La conservazione degli uccelli selvatici», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 25 aprile 1979, n. L 103. - La direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, recante «Modifica alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 30 agosto 1985, n. L 233. - La Direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, recante «Modifica alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici», e' pubblicata nella G.U.C.E. dell'8 maggio 1991, n. L 115. - La Convenzione di Parigi, del 18 ottobre 1950, relativa alla «Protezione degli uccelli», e' stata ratificata con legge 24 novembre 1978, n. 812. - La Convenzione di Berna, del 19 settembre 1979, relativa alla «Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», e' stata ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario. - La direttiva 92/43/CEE recante «Conservazione degli habitat naturali, e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 22 luglio 1992, n. L 206. - La legge del 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario. - La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che «Istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 22 dicembre 2000, n. L 327.