Art. 300 Direttore dell'esecuzione del contratto 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione del contratto e' il responsabile del procedimento. 2. Il direttore dell'esecuzione del contratto e' comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralita' di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessita' di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita'. 3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la stazione appaltante puo' nominare uno o piu' assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto, una o piu' delle attivita' di competenza del direttore dell'esecuzione. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante puo' affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalita' previste dal codice per l'affidamento dei servizi.