Art. 300. 
                   Norme transitorie sul personale 
 
  1. Il personale assunto dal soppresso  Centro  didattico  nazionale
denominato Centro europeo dell'educazione ed in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 30 luglio 1973, n. 477, e' assunto, con
decreto del Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  qualita'  di
diurnista nelle categorie del personale non di ruolo di cui al  regio
decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e  successive  modificazioni,  tenuto
conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni esercitate. 
  2. Ai fini del collocamento nei ruoli organici dell'amministrazione
centrale e periferica del  Ministero  della  pubblica  istruzione  si
applica il disposto della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e  i  periodi
di anzianita' richiesti dalla legge stessa sono  ridotti  a  meta'  a
decorrere dalla data di assunzione di cui al comma 2. 
  3. Il servizio prestato dal personale direttivo e docente presso  i
soppressi centri didattici e'  valido,  a  tutti  gli  effetti,  come
servizio di istituto nella scuola. 
 
           Note all'art. 300:
             -  La  legge  n.  477/1973  reca  (Delega al Governo per
          l'emanazione di norme sullo stato giuridico  del  personale
          direttivo,  ispettivo,  docente  e non docente della scuola
          materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato).
             - Il  R.D.  n.  100/1937  reca  (Disposizioni  circa  il
          trattamento  del  personale non di ruolo in servizio presso
          l'amministrazione dello Stato).
             - La legge  n.  32/1966  reca  (Soppressione  dei  ruoli
          aggiunti delle amministrazioni dello Stato).