ART. 301
              (attuazione del principio di precauzione)

  1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo
174,  paragrafo  2,  del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo
potenziali,  per  la  salute  umana  e  per  l'ambiente,  deve essere
assicurato un alto livello di protezione.
  2.  L'applicazione  del  principio  di  cui  al comma 1 concerne il
rischio  che  comunque  possa  essere  individuato  a  seguito di una
preliminare valutazione scientifica obiettiva.
  3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve
informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla
situazione,  il  comune,  la  provincia,  la  regione  o la provincia
autonoma  nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' il
Prefetto  della  provincia  che,  nelle  ventiquattro ore successive,
informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
  4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, in
applicazione del principio di precauzione, ha facolta' di adottare in
qualsiasi  momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304,
che risultino:
    a)  proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende
raggiungere;
    b)  non  discriminatorie  nella  loro applicazione e coerenti con
misure analoghe gia' adottate;
    c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
    d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuove
l'informazione  del  pubblico  quanto  agli  effetti  negativi  di un
prodotto  o  di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie
previste   a  legislazione  vigente,  puo'  finanziare  programmi  di
ricerca,  disporre  il ricorso a sistemi di certificazione ambientale
ed  assumere  ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno
ambientale.