Art. 301.
Applicabilita'  delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti
          del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

  1.  Alle  contravvenzioni  in materia di igiene, salute e sicurezza
sul   lavoro   previste   dal   presente  decreto  nonche'  da  altre
disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena
alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni
in  materia  di  prescrizione  ed  estinzione  del  reato di cui agli
articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758.
 
          Nota all'art. 301:
              - Il  testo  degli  articoli da  20  a  24  del decreto
          legislativo  19 dicembre  1994,  n. 758 (Modificazioni alla
          disciplina  sanzionatoria  in  materia  di  lavoro),  e' il
          seguente:
              «Art.  20  (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
          la   contravvenzione   accertata,  l'organo  di  vigilanza,
          nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
          all'art.  55  del codice di procedura penale, impartisce al
          contravventore  un'apposita  prescrizione,  fissando per la
          regolarizzazione  un  termine  non  eccedente il periodo di
          tempo  tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
          a   richiesta   del   contravventore,  per  la  particolare
          complessita'      o     per     l'oggettiva     difficolta'
          dell'adempimento.  In  nessun caso esso puo' superare i sei
          mesi.   Tuttavia,   quando   specifiche   circostanze   non
          imputabili  al  contravventore determinano un ritardo nella
          regolarizzazione,  il  termine  di  sei  mesi  puo'  essere
          prorogato   per   una   sola   volta,   a   richiesta   del
          contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
          mesi,   con   provvedimento   motivato  che  e'  comunicato
          immediatamente al pubblico ministero.
              2.  Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
          anche  al  rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
          servizio del quale opera il contravventore.
              3.  Con  la  prescrizione  l'organo  di  vigilanza puo'
          imporre  specifiche  misure  atte a far cessare il pericolo
          per  la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
          lavoro.
              4.  Resta  fermo  l'obbligo dell'organo di vigilanza di
          riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
          alla  contravvenzione  ai sensi dell'art. 347 del codice di
          procedura penale.».
              «Art.  21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
          oltre  sessanta  giorni  dalla scadenza del termine fissato
          nella  prescrizione,  l'organo  di vigilanza verifica se la
          violazione  e'  stata  eliminata secondo le modalita' e nel
          termine indicati dalla prescrizione.
              2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione,
          l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
          sede  amministrativa,  nel  termine  di  trenta giorni, una
          somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
          la  contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
          scadenza  del  termine fissato nella prescrizione, l'organo
          di  vigilanza  comunica al pubblico ministero l'adempimento
          alla  prescrizione,  nonche'  l'eventuale  pagamento  della
          predetta somma.
              3.  Quando  risulta  l'inadempimento alla prescrizione,
          l'organo  di  vigilanza  ne  da'  comunicazione al pubblico
          ministero  e  al  contravventore entro novanta giorni dalla
          scadenza del termine fissato nella prescrizione.».
              «Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di
          vigilanza). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di
          una  contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
          da  privati  o  da  pubblici  ufficiali  o incaricati di un
          pubblico  servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da'
          immediata  comunicazione  all'organo  di  vigilanza  per le
          determinazioni  inerenti  alla  prescrizione  che  si renda
          necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.
              2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza
          informa  il pubblico ministero delle proprie determinazioni
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  ha  ricevuto
          comunicazione   della   notizia   di   reato  dal  pubblico
          ministero.».
              «Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
          procedimento  per la contravvenzione e' sospeso dal momento
          dell'iscrizione  della notizia di reato nel registro di cui
          all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento
          in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni
          di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
              2.   Nel   caso  previsto  dall'art.  22,  comma 1,  il
          procedimento  riprende  il  suo  corso  quando  l'organo di
          vigilanza  informa il pubblico ministero che non ritiene di
          dover  impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza
          del  termine  di  cui  all'art. 22, comma 2, se l'organo di
          vigilanza  omette  di informare il pubblico ministero delle
          proprie  determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora
          nel  predetto  termine  l'organo  di  vigilanza  informi il
          pubblico  ministero  d'aver  impartito una prescrizione, il
          procedimento  rimane  sospeso  fino al termine indicato dal
          comma 1.
              3.  La  sospensione  del  procedimento  non preclude la
          richiesta   di   archiviazione.   Non  impedisce,  inoltre,
          l'assunzione  delle prove con incidente probatorio, ne' gli
          atti  urgenti  di  indagine  preliminare,  ne' il sequestro
          preventivo  ai  sensi  degli  articoli 321  e  seguenti del
          codice di procedura penale.».
              «Art.    24   (Estinzione   del   reato).   -   1.   La
          contravvenzione  si  estingue  se il contravventore adempie
          alla  prescrizione  impartita  dall'organo di vigilanza nel
          termine  ivi  fissato  e  provvede  al  pagamento  previsto
          dall'art. 21, comma 2.
              2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
          contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
              3.   L'adempimento  in  un  tempo  superiore  a  quello
          indicato   nella  prescrizione,  ma  che  comunque  risulta
          congruo    a    norma   dell'art.   20,   comma 1,   ovvero
          l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
          contravvenzione  con  modalita'  diverse da quelle indicate
          dall'organo   di   vigilanza,   sono   valutati   ai   fini
          dell'applicazione  dell'art.  162-bis del codice penale. In
          tal  caso,  la  somma  da  versare e' ridotta al quarto del
          massimo   dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
          commessa.».