ART. 302
                            (definizioni)

   1   Lo  stato  di  conservazione  di  una  specie  e'  considerato
favorevole quando:
    a)  i dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta
mantenendo,  a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat
naturali;
    b)  l'area  naturale  della  specie  non  si sta riducendo ne' si
ridurra' verosimilmente in un futuro prevedibile;
    c)  esiste,  e verosimilmente continuera' ad esistere, un habitat
sufficientemente ampio per mantenerne la popolazione a lungo termine.

   2. Lo stato di conservazione di un habitat naturale e' considerato
favorevole quando:
    a)  la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili
o in aumento;
    b)  le  strutture  e le funzioni specifiche necessarie per il suo
mantenimento  a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente
a esistere in un futuro prevedibile; e
    c)  lo  stato  di  conservazione  delle  sue  specie  tipiche  e'
favorevole, ai sensi del comma 1.
   3. Per "acque" si intendono tutte le acque cui si applica la parte
terza del presente decreto.
   4.   Per   "operatore"   s'intende  qualsiasi  persona,  fisica  o
giuridica,  pubblica o privata, che esercita o controlla un'attivita'
professionale   avente   rilevanza  ambientale  oppure  chi  comunque
eserciti  potere  decisionale  sugli  aspetti tecnici e finanziari di
tale    attivita',    compresi    il    titolare   del   permesso   o
dell'autorizzazione a svolgere detta attivita'.
   5.  Per  "attivita'  professionale"  s'intende  qualsiasi  azione,
mediante  la  quale  si  perseguano  o meno fini di lucro, svolta nel
corso    di   un'attivita'   economica,   industriale,   commerciale,
artigianale,  agricola  e  di  prestazione  di  servizi,  pubblica  o
privata.
   6.  Per "emissione" s'intende il rilascio nell'ambiente, a seguito
dell'attivita'   umana,   di   sostanze,   preparati,   organismi   o
microrganismi.
   7.  Per  "minaccia  imminente"  di  danno  si  intende  il rischio
sufficientemente  probabile  che  stia  per verificarsi uno specifico
danno ambientale.
   8.  Per  "misure  di prevenzione" si intendono le misure prese per
reagire  a  un  evento,  un  atto  o  un'omissione  che ha creato una
minaccia  imminente  di  danno  ambientale,  al  fine  di  impedire o
minimizzare tale danno.
   9.  Per  "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle
acque,  delle  specie  e  degli  habitat  protetti,  il ritorno delle
risorse   naturali   o   dei   servizi  danneggiati  alle  condizioni
originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi
rischio  di  effetti  nocivi  per la salute umana e per la integrita'
ambientale.   In  ogni  caso  il  ripristino  deve  consistere  nella
riqualificazione  del  sito  e del suo ecosistema, mediante qualsiasi
azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o
provvisorie,  dirette  a  riparare,  risanare o, qualora sia ritenuto
ammissibile  dall'autorita' competente, sostituire risorse naturali o
servizi naturali danneggiati.
   10.  Per "risorse naturali" si intendono specie e habitat naturali
protetti, acqua e terreno.
   11.  Per "servizi" e "servizi delle risorse naturali" si intendono
le  funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse
naturali e/o del pubblico.
   12.  Per  "condizioni  originarie"  si intendono le condizioni, al
momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero
esistite  se  non  si  fosse  verificato il danno ambientale, stimate
sulla base delle migliori informazioni disponibili.
   13. Per "costi" s'intendono gli oneri economici giustificati dalla
necessita'  di  assicurare  un'attuazione  corretta ed efficace delle
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, compresi i
costi  per valutare il danno ambientale o una sua minaccia imminente,
per  progettare  gli  interventi  alternativi, per sostenere le spese
amministrative,  legali  e  di  realizzazione delle opere, i costi di
raccolta  dei  dati  ed  altri  costi  generali,  nonche' i costi del
controllo e della sorveglianza.