Art. 302 
 
     Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto 
 
    1. Dopo che il contratto e' divenuto  efficace,  il  responsabile
del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare  avvio
all'esecuzione della prestazione. 
    2. Il responsabile del procedimento puo'  autorizzare,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata  della
prestazione  dopo  che  l'aggiudicazione   definitiva   e'   divenuta
efficace: 
    a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che,  per  la
loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il  contratto,
debbono essere immediatamente consegnati o svolti; 
    b) in casi di comprovata urgenza. 
    3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma
2,  l'esecuzione  anticipata  del   contratto   attraverso   apposito
provvedimento che  indica  in  concreto  i  motivi  che  giustificano
l'esecuzione anticipata. 
    4. Nei casi di cui al comma 2, nell'ipotesi  di  mancata  stipula
del contratto, il direttore della esecuzione tiene  conto  di  quanto
predisposto o somministrato dall'esecutore,  per  il  rimborso  delle
relative spese. 
    5. Qualora  l'avvio  dell'esecuzione  del  contratto  avvenga  in
ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o  colpa
della stazione appaltante, l'esecutore puo' chiedere di recedere  dal
contratto.  Nel  caso  di  accoglimento   dell'istanza   di   recesso
l'esecutore ha diritto al rimborso di  tutte  le  spese  contrattuali
nonche' di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura
non superiore ai limiti indicati  dall'articolo  305.  Ove  l'istanza
dell'esecutore non sia accolta e si  proceda  tardivamente  all'avvio
dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un  compenso
per i maggiori oneri dipendenti dal  ritardo,  le  cui  modalita'  di
calcolo sono stabilite dall'articolo 305. 
    6. La  facolta'  della  stazione  appaltante  di  non  accogliere
l'istanza di recesso dell'esecutore  non  puo'  esercitarsi,  con  le
conseguenze previste dal  comma  5,  qualora  il  ritardo  nell'avvio
dell'esecuzione del contratto  superi  la  meta'  del  termine  utile
contrattuale o comunque sei mesi complessivi. 
    7. Si applica l'articolo 153, comma 2.