Art. 302. 
                  Organizzazione dell'insegnamento 
  1. L'insegnamento dell'educazione fisica e' obbligatorio  in  tutte
le scuole ed istituti di istruzione secondaria. 
  2. Esso e' impartito nella scuola media per classi e  nella  scuola
secondaria superiore e artistica per squadre maschili e femminili  di
almeno 15 alunni.