ART. 303 (esclusioni) 1. La parte sesta del presente decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione; 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilita' o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito; c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilita' conformemente alla legislazione nazionale che da' esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilita' per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilita' nella navigazione interna (CLNI) del 1988; d) non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente ne' alla minaccia imminente di tale danno causati da attivita' disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attivita' per i quali la responsabilita' o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto; e) non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali; f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato; h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attivita' di singoli operatori; i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.
Note all'art. 303: - La Convenzione del 1976 sulla «limitazione della responsabilita' in materia di rivendicazioni marittime (LLMC)». Conclusa a Londra il 19 novembre 1976. Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 1987. Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 15 dicembre 1987. Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1988. (Stato 5 aprile 2005). - La Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1988 sulla «limitazione della responsabilita' nella navigazione interna (CLNI)» e' stata ratificata il 21 maggio 1997.