ART. 303
                            (esclusioni)

   1. La parte sesta del presente decreto:
    a)  non  riguarda  il danno ambientale o la minaccia imminente di
tale danno cagionati da:
     1)  atti  di  conflitto  armato,  sabotaggi,  atti di ostilita',
guerra civile, insurrezione;
     2)  fenomeni  naturali  di  carattere eccezionale, inevitabili e
incontrollabili;
    b)  non  si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di
tale  danno provocati da un incidente per il quale la responsabilita'
o  l'indennizzo  rientrino  nell'ambito  d'applicazione  di una delle
convenzioni  internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta
del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;
    c)  non  pregiudica  il  diritto  del trasgressore di limitare la
propria responsabilita' conformemente alla legislazione nazionale che
da'    esecuzione    alla   convenzione   sulla   limitazione   della
responsabilita'  per  crediti  marittimi  (LLMC)  del  1976,  o  alla
convenzione  di  Strasburgo  sulla  limitazione della responsabilita'
nella navigazione interna (CLNI) del 1988;
    d)  non  si  applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente ne'
alla   minaccia   imminente   di  tale  danno  causati  da  attivita'
disciplinate   dal   Trattato   istitutivo  della  Comunita'  europea
dell'energia  atomica  o causati da un incidente o un'attivita' per i
quali  la  responsabilita'  o  l'indennizzo  rientrano  nel  campo di
applicazione   di   uno   degli   strumenti  internazionali  elencati
nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;
    e)  non  si  applica  alle  attivita'  svolte  in  condizioni  di
necessita'  ed  aventi  come  scopo esclusivo la difesa nazionale, la
sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali;
    f)  non  si applica al danno causato da un'emissione, un evento o
un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della
parte sesta del presente decreto;
    g)  non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi
piu'  di  trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che
l'hanno causato;
    h)  non  si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente
di  tale  danno  causati da inquinamento di carattere diffuso, se non
sia  stato  possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il
danno e l'attivita' di singoli operatori;
    i)  non  si  applica alle situazioni di inquinamento per le quali
siano  effettivamente  avviate le procedure relative alla bonifica, o
sia  stata  avviata  o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto
delle  norme  vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica
non permanga un danno ambientale.
 
          Note all'art. 303:
              - La  Convenzione  del  1976  sulla  «limitazione della
          responsabilita'  in  materia  di  rivendicazioni  marittime
          (LLMC)».  Conclusa  a Londra il 19 novembre 1976. Approvata
          dall'Assemblea   federale   il   20 marzo  1987.  Strumento
          d'adesione  depositato  dalla Svizzera il 15 dicembre 1987.
          Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1988. (Stato
          5 aprile 2005).
              - La  Convenzione  di  Strasburgo  del  4 novembre 1988
          sulla  «limitazione della responsabilita' nella navigazione
          interna (CLNI)» e' stata ratificata il 21 maggio 1997.