Art. 303.
                       Circostanza attenuante

  1.  La  pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con
la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un
terzo  per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo
491  del  codice di procedura penale, si adopera concretamente per la
rimozione delle irregolarita' riscontrate dagli organi di vigilanza e
delle eventuali conseguenze dannose del reato.
  2.  La  riduzione  di  cui  al  comma  1 non si applica nei casi di
definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.