Art. 303 Avvio dell'esecuzione del contratto 1. L'esecutore e' tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta' di procedere alla risoluzione del contratto. 2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale puo' prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l' esecutore ai sensi dell'articolo 304.