Art. 303. 
                Esoneri dalle esercitazioni pratiche 
 
  1. Il capo d'istituto  concede  esoneri  temporanei  o  permanenti,
parziali o totali, dalle esercitazioni pratiche incompatibili con  lo
stato di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli
opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi  da
effettuarsi tramite la competente unita' sanitaria locale. 
  2. L'esonero e' concesso anche ai candidati privatisti  agli  esami
da sostenersi presso l'istituto, sulla base di idonea  certificazione
rilasciata agli interessati dalla competente unita' sanitaria locale.