ART. 304
                       (azione di prevenzione)

  1.  Quando  un  danno  ambientale  non  si e' ancora verificato, ma
esiste   una   minaccia   imminente  che  si  verifichi,  l'operatore
interessato  adotta,  entro  ventiquattro  ore  e a proprie spese, le
necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.
  2.  L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1
da  apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o
alla  provincia  autonoma  nel  cui  territorio si prospetta l'evento
lesivo,  nonche'  al  Prefetto della provincia che nelle ventiquattro
ore  successive  informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio.  Tale  comunicazione  deve  avere  ad  oggetto  tutti gli
aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalita'
dell'operatore,  le  caratteristiche del sito interessato, le matrici
ambientali   presumibilmente   coinvolte   e   la  descrizione  degli
interventi  da  eseguire.  La  comunicazione, non appena pervenuta al
comune,  abilita  immediatamente l'operatore alla realizzazione degli
interventi  di  cui  al  comma  1.  Se  l'operatore non provvede agli
interventi  di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente
comma,  l'autorita'  preposta  al  controllo  o comunque il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  irroga una sanzione
amministrativa  non  inferiore  a  mille euro ne' superiore a tremila
euro per ogni giorno di ritardo.
  3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, in
qualsiasi momento, ha facolta' di:
    a)  chiedere  all'operatore  di fornire informazioni su qualsiasi
minaccia  imminente  di  danno  ambientale o su casi sospetti di tale
minaccia imminente;
    b)  ordinare  all'operatore  di  adottare le specifiche misure di
prevenzione  considerate  necessarie,  precisando  le  metodologie da
seguire;
    c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie.
  4. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al comma 1
o al comma 3, lettera b), o se esso non puo' essere individuato, o se
non  e'  tenuto  a  sostenere  i  costi a norma della parte sesta del
presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  ha  facolta' di adottare egli stesso le misure necessarie
per  la  prevenzione  del  danno, approvando la nota delle spese, con
diritto  di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a
causare  le  spese  stesse,  se venga individuato entro il termine di
cinque anni dall'effettuato pagamento.