Art. 304.
                             Abrogazioni

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 3, e
dall'articolo  306,  comma  2,  dalla  data  di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogati:
    a)  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547,  il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303,  fatta  eccezione  per  l'articolo 64, il decreto legislativo 15
agosto  1991,  n.  277,  il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626,  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 493, il decreto
legislativo  14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 187;
    b)  l'articolo  36-bis,  commi  1  e 2 del decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
    c)  gli  articoli:  2,  3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123;
    d)  ogni  altra  disposizione  legislativa  e regolamentare nella
materia  disciplinata  dal decreto legislativo medesimo incompatibili
con lo stesso.
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  integrativi  attuativi della delega
prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
si   provvede  all'armonizzazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto  con  quelle  contenute in leggi o regolamenti che dispongono
rinvii  a  norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive  modificazioni,  ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
comma 1.
  3.  Fino  all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2,
laddove  disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a
norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni,  ovvero  ad  altre  disposizioni abrogate dal comma 1,
tali  rinvii  si  intendono  riferiti  alle  corrispondenti norme del
presente decreto legislativo.
 
          Note all'art. 304:
              - L'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica
          19 marzo 1956, n. 303, ha la seguente rubrica: Ā«IspezioniĀ».
              - Per  il  testo  dell'art. 1 della citata legge n. 123
          del 2007, si veda nota all'art. 1.
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 626
          del 1994, si veda nota alle premesse.