Art. 304 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto 1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto questo contiene, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi: a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attivita'; b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attivita'; c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita' oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti e' tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attivita'. 2. Il verbale e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme puo' essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda. 3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attivita' debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. 4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita' dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore e' tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.