ART. 305
                       (ripristino ambientale)

  1.  Quando  si  e' verificato un danno ambientale, l'operatore deve
comunicare   senza   indugio   tutti  gli  aspetti  pertinenti  della
situazione  alle  autorita'  di cui all'articolo 304, con gli effetti
ivi  previsti,  e,  se  del  caso,  alle  altre autorita' dello Stato
competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di
adottare immediatamente:
    a)    tutte    le   iniziative   praticabili   per   controllare,
circoscrivere,  eliminare  o  gestire  in  altro  modo,  con  effetto
immediato,  qualsiasi  fattore  di  danno,  allo scopo di prevenire o
limitare  ulteriori  pregiudizi  ambientali  ed effetti nocivi per la
salute  umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base
delle  specifiche  istruzioni  formulate  dalle  autorita' competenti
relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;
    b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, in
qualsiasi momento, ha facolta' di:
    a)  chiedere  all'operatore  di fornire informazioni su qualsiasi
danno  verificatosi  e sulle misure da lui adottate immediatamente ai
sensi del comma 1;
    b)  adottare,  o  ordinare  all'operatore  di  adottare, tutte le
iniziative  opportune  per  controllare,  circoscrivere,  eliminare o
gestire  in  altro  modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di
danno,  allo  scopo  di  prevenire  o  limitare  ulteriori pregiudizi
ambientali   e  effetti  nocivi  per  la  salute  umana  o  ulteriori
deterioramenti ai servizi;
    c)  ordinare  all'operatore  di  prendere le misure di ripristino
necessarie;
    d) adottare egli stesso le suddette misure.
  3.  Se  l'operatore non adempie agli obblighi previsti al comma 1 o
al  comma 2, lettera b) o c), o se esso non puo' essere individuato o
se  non  e'  tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del
presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio   ha   facolta'  di  adottare  egli  stesso  tali  misure,
approvando  la  nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile
verso  chi  abbia  causato  o  comunque  concorso  a causare le spese
stesse,  se  venga  individuato  entro  il  termine  di  cinque  anni
dall'effettuato pagamento.