Art. 305 
 
               Riconoscimenti a favore dell'esecutore 
 
      in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto 
 
    1.   Nel   caso   di   accoglimento   dell'istanza   di   recesso
dell'esecutore dal contratto per ritardo  nell'avvio  dell'esecuzione
attribuibile a fatto o  colpa  della  stazione  appaltante  ai  sensi
dell'articolo 302, commi 5 e 6, l'esecutore ha  diritto  al  rimborso
delle spese contrattuali nonche'  delle  altre  spese  effettivamente
sostenute e  documentate  in  misura  comunque  complessivamente  non
superiore alle seguenti  percentuali,  calcolate  sull'importo  netto
dell'appalto: 
    a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; 
    b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; 
    c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 
    2. Ove  l'istanza  di  recesso  non  sia  accolta  e  si  proceda
tardivamente alla consegna l'esecutore ha diritto al risarcimento dei
danni dipendenti dal ritardo,  pari  all'interesse  legale  calcolato
sull'importo  corrispondente  alla  produzione   media   giornaliera,
determinata  sull'importo  contrattuale  dal   giorno   di   notifica
dell'istanza di recesso fino alla data di avvio  dell'esecuzione  del
contratto. 
    3. Oltre alle somme espressamente previste  nel  comma  2  nessun
altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.